Cassazione Penale, Sentenza n. 22847/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, la parte della sentenza impugnata che aveva revocato il beneficio concesso con decreto penale del 4/01/2018 (esecutivo il 13/05/2020). Il resto della pronuncia di merito (dichiarazione di responsabilità e determinazione della pena per il delitto ex art. 73 DPR 309/1990) è rimasto inalterato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale del 4/01/2018: si censura la Corte d'appello per avere ritenuto che il fatto contestato (detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti commesso il 3/7/2023) sia intervenuto nel quinquennio dalla concessione della sospensione, mentre il decreto penale del 4/01/2018 riguarda una contravvenzione, per la quale il termine di efficacia della sospensione è di due anni e non di cinque.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Norma delittuosa invocata per la detenzione ai fini di spaccio; la Corte territoriale ha qualificato la detenzione di cocaina ai sensi del comma 5 e rideterminato la pena sulla base di tale qualificazione.
Codice penale, art. 163
Previsione relativa all'estinzione del reato per effetto della mancata revoca della sospensione; contestualizzata con gli artt. 167 e 168 per determinare la durata della sospensione.
Codice penale, art. 167
Regole sull'esecuzione della pena e efficacia della sospensione, richiamato con art. 163 e 168 per il calcolo dei termini.
Codice penale, art. 168
Stabilisce i termini di durata della sospensione: per le contravvenzioni la sospensione rimane efficace per due anni, mentre per i delitti per cinque anni. La Corte ha ritenuto che qui si dovesse applicare il termine biennale in quanto il decreto del 2018 riguardava una contravvenzione.
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 comma 2
Norma cui si riferiva il decreto penale del 4/01/2018: la violazione contestata era una contravvenzione, come risulta dal certificato del casellario, quindi la sospensione aveva durata biennale.
Codice di procedura penale, art. 620 lett. l)
Consentito alla Cassazione di eliminare la statuizione impugnata senza rinvio quando la declaratoria di inutilizzabilità della statuizione stessa sia possibile in base agli accertamenti compiuti; qui usata per eliminare la revoca della sospensione.
Massime di principio
- Per stabilire se la sospensione condizionale della pena è revocabile per recidiva o commissione di un nuovo reato occorre verificare la natura della condanna precedente: se si tratta di una contravvenzione il termine di efficacia della sospensione è di due anni; se si tratta di un delitto il termine è di cinque anni.
- Il termine di efficacia della sospensione (due o cinque anni) si calcola a partire dall'irrevocabilità o dall'esecutività del provvedimento che ha concesso la sospensione, come rilevabile dal casellario giudiziale e dagli atti.
- La revoca della sospensione può essere annullata in Cassazione ove emerga che il reato successivo è stato commesso fuori dal termine rilevante (es. oltre i due anni per una contravvenzione), e la Cassazione può eliminare la statuizione impugnata senza rinvio se la correzione non richiede accertamenti integrativi.
- Prima di valutare la revoca della sospensione è indispensabile accertare con precisione la natura della precedente condanna (contravvenzione vs delitto) e la data di efficacia del provvedimento che ha concesso la sospensione.
- La qualificazione del fatto nuovo (delitto o contravvenzione) e la prova delle date rilevanti sono elementi decisivi: errori nel computo dei termini comportano l'annullamento della revoca della sospensione.
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