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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice, munita di titolo esecutivo, notificava precetto a una associazione debitrice. Quest'ultima proponeva opposizione all'esecuzione davanti al giudice di pace. Nel frattempo, in altra procedura esecutiva, il creditore otteneva comunque l'adempimento forzoso dell'obbligazione; il giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere ma condannava l'opponente alle spese, ritenendo l'opposizione dilatoria. In appello, limitatamente alle spese, l'associazione censurava la regolazione delle spese; il tribunale rigettava il gravame applicando la soccombenza virtuale, ritenendo infondati i motivi di opposizione sul difetto di procura, sulla mancata notificazione del titolo esecutivo e inammissibile il motivo sull'inesigibilità del credito, perché da far valere nel giudizio concluso con la formazione del titolo. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita anticipazione del deposito rispetto alla scadenza dei termini per conclusionali e repliche; 2) ultrapetizione per aver il tribunale esaminato nel merito i motivi di opposizione nonostante la cessazione della materia del contendere; 3) erronea condanna alle spese nonostante l'inadempimento fosse dipeso dalla mancata percezione di contributi regionali; 4) doglianza sostanzialmente priva di autonoma censura, limitata a contestare le spese perché si assumeva fondato l'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, calcolati i termini ordinari di conclusionali e repliche, la sentenza era stata depositata dopo la loro scadenza; ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale trattandosi di opposizione esecutiva, anche se rimaneva pendente solo la questione delle spese. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo perché il tribunale non aveva deciso nel merito l'opposizione, ma aveva esaminato i motivi solo ai fini della soccombenza virtuale. Ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che, esistendo un titolo esecutivo e risultando infondata l'opposizione, corretta era la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.; l'eventuale impossibilità non colpevole di adempiere avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di formazione del titolo, non nell'opposizione esecutiva. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di effettiva censura. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità per mancata difesa della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente nell'opposizione esecutiva, quando l'opposizione sia ritenuta infondata, deve essere condannata alle spese secondo il criterio della soccombenza, anche in presenza di cessazione della materia del contendere.

  • art. 1218 c.c.

    L'eventuale impossibilità non colpevole di adempiere l'obbligazione doveva essere fatta valere nel giudizio di formazione del titolo esecutivo e non nell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la valutazione dei motivi di opposizione può essere compiuta anche soltanto ai fini della soccombenza virtuale quando sia intervenuta la cessazione della materia del contendere.
  • L'opposizione esecutiva non consente di riesaminare questioni attinenti all'esigibilità o all'inadempimento dell'obbligazione che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo esecutivo.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza virtuale quando il giudice accerti l'infondatezza dell'opposizione, anche se il processo si chiuda per cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della validità della decisione, il deposito della sentenza deve avvenire dopo la scadenza dei termini concessi per conclusionali e repliche; nei giudizi sottratti alla sospensione feriale tali termini vanno calcolati senza applicarla.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteInadempimento
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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