Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 122/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: 1) nota a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Manutenzioni e Servizi Ambientali del Comune di San Marco d’Alunzio 22 dicembre 2025, prot. n. 16073, avente ad oggetto “risposta alla nota inviata dall’Avv. Calogero Drago prot. generale 0015122 del 26/11/2025 e prot. 3213 UTC del 28/11/2025, riguardante il pagamento IMU del terreno sito in località Screci, distinto in catasto al foglio di mappa n° 33-particella n°796”; 2) nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana 27 gennaio 2026, prot. n. 1205, avente ad oggetto “COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) – Richiesta intervento poteri sostitutivi ex art. 48 L.R. n. 19/2020, per la riqualificazione dell’area sita in San Marco d’Alunzio (ME), località Screci, distinta in catasto al foglio di mappa 33 – particella 796, inserita in zona F1 del P.R.G. del Comune di San Marco D’Alunzio, approvato con D.A. n. 317 del 05/05/1993. Riscontro Pec Ditta Drago acquisita al DRU prot. n. 19808 del 29/12/2025. Conclusione procedimento”; 3) ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche di natura istruttoria, ivi compresa la nota del Comune prot. n. 763 del 23 gennaio 2026, mai comunicata e/o notificata.

Giustizia amministrativa202600409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunale e regionale relative al pagamento IMU, alla riqualificazione urbanistica dell’area e alla conclusione del procedimento sui poteri sostitutivi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale del 22 dicembre 2025, la nota regionale del 27 gennaio 2026 e gli ulteriori atti connessi, presupposti e conseguenziali, compresa una nota comunale non comunicata. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati. L’ordinanza rileva che il Comune non si è costituito in giudizio e non ha depositato gli atti e i documenti relativi al procedimento.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di San Marco D'Alunzio di depositare, entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito fissata al 25 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dell’atto, quelli in esso citati e ogni ulteriore atto ritenuto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che l’espressione “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto idoneo a influire sulla decisione della controversia, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non è stata definita la domanda di annullamento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    L’amministrazione resistente è tenuta a depositare nel termine di costituzione il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    L’omesso deposito da parte dell’amministrazione consente al giudice di ordinare l’esibizione degli atti e dei documenti dovuti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Nel delimitare la documentazione da acquisire, il TAR considera utili al giudizio anche gli atti che possano incidere sulla verifica dell’eventuale non invalidità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.

Massime di principio

  • L’amministrazione resistente deve depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato, gli atti posti a fondamento della sua adozione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni documento utile alla decisione.
  • In caso di mancato deposito della documentazione amministrativa dovuta, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La nozione di atti e documenti “utili al giudizio” comprende ogni elemento suscettibile di influire sulla decisione della controversia, inclusa la verifica dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.