Sentenza n. 2558/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, l. n. 241/1990 sull’istanza di accesso trasmessa in data 27.7.2025 all’USR Lazio; - di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e presupposto e per la condanna - dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed eventuale estrazione di copie dei provvedimenti richiesti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso al fascicolo concorsuale e agli atti relativi alla riduzione dei posti disponibili per la classe di concorso A041
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, vincitore del concorso per la classe A041 nella regione Lazio, aveva appreso che i posti disponibili presso un istituto della provincia di Frosinone erano stati ridotti da tre a due e che gli era stata assegnata una sede diversa da quella della provincia inizialmente preferita. Per comprendere le ragioni della riduzione, aveva presentato il 27 luglio 2025 un'istanza di accesso al fascicolo del concorso e agli atti relativi ai posti disponibili. L'amministrazione aveva prodotto documentazione solo parziale, senza consentire la visione personale del fascicolo e senza fornire un riscontro completo sulle circostanze che avevano determinato la riduzione dei posti. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego, chiedendo la visione e l'eventuale estrazione di copie degli atti, nonché la tracciabilità dei movimenti riguardanti i posti della classe A041 nella provincia di Frosinone. Ha dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse difensivo quali partecipante al concorso e aspirante all'immissione in ruolo presso l'istituto interessato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che dal carteggio non risultava che l'amministrazione avesse consentito la visione personale del fascicolo, richiesta nell'istanza originaria, e che tale circostanza non era stata efficacemente contestata dall'amministrazione. Ha inoltre osservato che mancava un riscontro sulle ragioni della riduzione dei posti da tre a due. Sebbene dalla documentazione depositata sembrasse emergere un collegamento con le procedure di mobilità, tale circostanza doveva essere chiarita dall'amministrazione, anche per consentire al ricorrente di valutare eventuali iniziative difensive nei confronti degli atti e dei controinteressati. Il Collegio ha riconosciuto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, la legittimazione e l'interesse all'accesso derivanti dalla partecipazione al concorso e dall'aspirazione all'immissione in ruolo presso l'istituto. Ha rilevato altresì l'assenza di una motivazione sul diniego e di una ponderazione tra l'interesse ostensivo e le esigenze di riservatezza. L'amministrazione è stata condannata a rideterminarsi sull'istanza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, consentendo l'accesso mediante esibizione o estrazione di copia degli atti richiesti, nei limiti in cui siano riferibili alla determinazione delle posizioni disponibili presso l'istituto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'ostensione parziale già intervenuta.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La partecipazione al concorso e l'interesse all'immissione in ruolo presso l'istituto interessato fondano la legittimazione e l'interesse concreto all'accesso agli atti rilevanti per la determinazione dei posti disponibili.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso è stato oggetto di impugnazione e, nella fattispecie, superato dall'ordine all'amministrazione di rideterminarsi sull'istanza e consentire l'accesso nei limiti indicati.
Massime di principio
- Il partecipante a una procedura concorsuale che aspiri all'assegnazione di una determinata sede ha un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla determinazione dei posti disponibili, quando tali atti possono incidere sulla sua posizione concorsuale e sulle sue possibilità di assegnazione.
- L'amministrazione non adempie all'obbligo di riscontro a un'istanza di accesso mediante il deposito parziale di documenti in giudizio, se non consente anche la visione degli atti specificamente richiesta e non chiarisce le circostanze rilevanti per l'interesse ostensivo.
- Quando la documentazione acquisita lascia presumere che una variazione dei posti disponibili dipenda da procedure amministrative ulteriori, l'amministrazione deve chiarire tale circostanza e rendere accessibili gli atti pertinenti, così da consentire all'interessato di valutare eventuali iniziative difensive.
- Il diniego o il mancato riscontro a un'istanza di accesso deve essere accompagnato dalla ponderazione tra l'interesse conoscitivo del richiedente e le esigenze di riservatezza eventualmente riferibili alla documentazione e ai controinteressati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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