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Sentenza

Sentenza n. 15776/2026 - Roma, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 5362/2016 emessa dalla sezione I civile della Corte d’appello di Roma nell’ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 3769/2013 pubblicata e depositata in cancelleria in data 12 settembre 2016, notificata in forma esecutiva in data 5 ottobre 2016;

Giustizia amministrativa202606724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva condannato le amministrazioni al risarcimento dei danni per il tardivo recepimento delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (medico specializzando)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 5362/2016 della sezione I civile della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 12 settembre 2016 e notificata in forma esecutiva il 5 ottobre 2016. La sentenza aveva condannato le amministrazioni al risarcimento dei danni derivanti dal mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi. Il ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione del titolo e, dopo aver dato atto in camera di consiglio dell'avvenuto pagamento, ha insistito per la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione delle amministrazioni e le dichiarazioni del difensore del ricorrente confermavano il soddisfacimento della pretesa azionata mediante pagamento. Ha posto le spese a carico delle amministrazioni resistenti secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento era stato disposto solo dopo l'introduzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa consacrata nel titolo esecutivo e tale adempimento risulta dagli atti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
  • Quando il pagamento della pretesa avviene solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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