Cassazione Penale, Sentenza n. 19069/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Rusu deduceva (1) vizio per mancato riconoscimento del legittimo impedimento per sospetto Covid che gli avrebbe impedito di partecipare all'udienza del 19/01/2022; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. (divieto di bis in idem internazionale) dovendosi rilevare la pendenza di procedimento in Croazia sullo stesso fatto; (3) difetto di giurisdizione/violazione del principio di territorialità (reato consumato in Croazia). Vasilev deduceva (1) insufficiente prova della sua consapevolezza delle finalità del viaggio e della partecipazione all'organizzazione; (2) travisamento probatorio circa la tempestività della sua comunicazione al noleggiatore (telefonata) e la prova dei tabulati; (3) vizio nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Rusu: il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente escluso il legittimo impedimento (assenza di contatti stretti con soggetti Covid positivi e nessun obbligo di quarantena); il secondo è generico e non autosufficiente, oltre al fatto che il giudice di primo grado aveva già rilevato l'assenza di seguito del procedimento in Croazia, escludendo il ne bis in idem internazionale; il terzo è manifestamente infondato poiché la giurisdizione italiana è giustificata dalla fase ideativa/organizzativa avvenuta in Italia e dal carattere di reato a consumazione anticipata. Per Vasilev: i primi due motivi sono mera riproposizione di censure di fatto già valutate dalla Corte d'appello con motivazione adeguata; il terzo in tema di dosimetria della pena è generico e manifestamente infondato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di bis in idem internazionale: la Corte richiede allegazioni autosufficienti e prove della pendenza/decisione estera; l'esistenza di un procedimento estero non è di per sé sufficiente se quel procedimento non ha avuto seguito o giurisdizione.
art. 6 cod. pen.
Principio di territorialità: la giurisdizione italiana può essere radicata quando anche una parte, per quanto minima, dell'attività (fase ideativa/organizzativa) si svolge in Italia; per il favoreggiamento dell'ingresso clandestino si considera reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso, giustificando la giurisdizione italiana.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla dosimetria adeguata; censure generiche sulla congruità della pena non sono sufficienti in Cassazione se la motivazione di merito è coerente.
art. 54 Convenzione di Schengen
Richiamato quale principio del ne bis in idem europeo: opera per procedimenti inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale tra Stati contraenti; non rileva un mero nesso soggettivo o la unità del disegno criminoso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento del legittimo impedimento per motivi di salute richiede prove precise: mere affermazioni generiche di sospetto contagio non sono sufficienti.
- Per ottenere l'improcedibilità per ne bis in idem internazionale occorre allegare e documentare in modo autosufficiente la pendenza o il giudicato estero; il giudice non è tenuto a svolgere indagini integrative se la parte non pone in evidenza elementi concreti.
- Il principio di territorialità può fondare la giurisdizione italiana quando anche una minima fase ideativa/organizzativa si è svolta in Italia, specialmente per reati 'a consumazione anticipata' (qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso clandestino può radicare la giurisdizione).
- Le valutazioni di fatto (es. credibilità, tempistica delle telefonate, conoscenza delle finalità) sono di regola riservate ai giudici di merito: la Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a una riproposizione generica di questioni fattuali già motivate.
- Le censure sulla misura della pena devono confrontarsi con una motivazione specifica e puntuale della Corte di merito; contestazioni generiche non sono idonee a fondare l'annullamento in Cassazione.
- Quando si eccepisce un difetto di giurisdizione o ne bis in idem, è essenziale produrre documenti e tabulati (es. decreto di citazione estero, tabulati telefonici) che consentano al giudice di verificare concretamente le condizioni invocate.
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