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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19069/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Rusu deduceva (1) vizio per mancato riconoscimento del legittimo impedimento per sospetto Covid che gli avrebbe impedito di partecipare all'udienza del 19/01/2022; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. (divieto di bis in idem internazionale) dovendosi rilevare la pendenza di procedimento in Croazia sullo stesso fatto; (3) difetto di giurisdizione/violazione del principio di territorialità (reato consumato in Croazia). Vasilev deduceva (1) insufficiente prova della sua consapevolezza delle finalità del viaggio e della partecipazione all'organizzazione; (2) travisamento probatorio circa la tempestività della sua comunicazione al noleggiatore (telefonata) e la prova dei tabulati; (3) vizio nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Rusu: il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente escluso il legittimo impedimento (assenza di contatti stretti con soggetti Covid positivi e nessun obbligo di quarantena); il secondo è generico e non autosufficiente, oltre al fatto che il giudice di primo grado aveva già rilevato l'assenza di seguito del procedimento in Croazia, escludendo il ne bis in idem internazionale; il terzo è manifestamente infondato poiché la giurisdizione italiana è giustificata dalla fase ideativa/organizzativa avvenuta in Italia e dal carattere di reato a consumazione anticipata. Per Vasilev: i primi due motivi sono mera riproposizione di censure di fatto già valutate dalla Corte d'appello con motivazione adeguata; il terzo in tema di dosimetria della pena è generico e manifestamente infondato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di bis in idem internazionale: la Corte richiede allegazioni autosufficienti e prove della pendenza/decisione estera; l'esistenza di un procedimento estero non è di per sé sufficiente se quel procedimento non ha avuto seguito o giurisdizione.

  • art. 6 cod. pen.

    Principio di territorialità: la giurisdizione italiana può essere radicata quando anche una parte, per quanto minima, dell'attività (fase ideativa/organizzativa) si svolge in Italia; per il favoreggiamento dell'ingresso clandestino si considera reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso, giustificando la giurisdizione italiana.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla dosimetria adeguata; censure generiche sulla congruità della pena non sono sufficienti in Cassazione se la motivazione di merito è coerente.

  • art. 54 Convenzione di Schengen

    Richiamato quale principio del ne bis in idem europeo: opera per procedimenti inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale tra Stati contraenti; non rileva un mero nesso soggettivo o la unità del disegno criminoso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento del legittimo impedimento per motivi di salute richiede prove precise: mere affermazioni generiche di sospetto contagio non sono sufficienti.
  • Per ottenere l'improcedibilità per ne bis in idem internazionale occorre allegare e documentare in modo autosufficiente la pendenza o il giudicato estero; il giudice non è tenuto a svolgere indagini integrative se la parte non pone in evidenza elementi concreti.
  • Il principio di territorialità può fondare la giurisdizione italiana quando anche una minima fase ideativa/organizzativa si è svolta in Italia, specialmente per reati 'a consumazione anticipata' (qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso clandestino può radicare la giurisdizione).
  • Le valutazioni di fatto (es. credibilità, tempistica delle telefonate, conoscenza delle finalità) sono di regola riservate ai giudici di merito: la Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a una riproposizione generica di questioni fattuali già motivate.
  • Le censure sulla misura della pena devono confrontarsi con una motivazione specifica e puntuale della Corte di merito; contestazioni generiche non sono idonee a fondare l'annullamento in Cassazione.
  • Quando si eccepisce un difetto di giurisdizione o ne bis in idem, è essenziale produrre documenti e tabulati (es. decreto di citazione estero, tabulati telefonici) che consentano al giudice di verificare concretamente le condizioni invocate.

Testo integrale

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