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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 413 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Autotutela parziale - impugnabilità - art. 19, D.lgs. 546/92 - non è ammissibile. Autotutela parziale - lesività dei diritti del contribuente - non sussiste - tutela giurisdizionale - non è concessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la comunicazione di autotutela parziale emessa successivamente all'avviso di accertamento originario, sostenendo l'impugnabilità di tale comunicazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Il tema era se una riduzione della pretesa tramite autotutela, dopo che l'avviso originario non era stato tempestivamente impugnato, costituisca un atto impugnabile e lesivo dei diritti del contribuente.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso non ammissibile: la comunicazione di autotutela parziale non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 D.lgs. 546/1992. L'annullamento o la riduzione effettuata dall'amministrazione in via di autotutela rispetto a un atto definitivo non comporta una nuova lesione dei diritti del contribuente rispetto alla situazione consolidata dall'inerzia nell'impugnazione dell'originario avviso di accertamento; pertanto non è concessa tutela giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 19, D.lgs. 546/1992

    art. 19 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art. 19 delimita la nozione di atto impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria. La sentenza interpreta la norma nel senso che le comunicazioni di autotutela parziale non costituiscono nuovi atti impugnabili quando riducono la pretesa rispetto a un atto già divenuto definitivo per mancata impugnazione; non si verifica quindi una nuova lesività suscettibile di sindacato giurisdizionale.

Massime di principio

  • La comunicazione di autotutela che riduce la pretesa contenuta in un avviso di accertamento non impugnato in termini non è in genere impugnabile davanti al giudice tributario, perché non crea una nuova lesione rispetto alla situazione consolidata dall'inerzia del contribuente.
  • Se l'autotutela produce un effetto favorevole (riduttivo) per il contribuente, essa non determina di regola un interesse leso che giustifichi il ricorso; la mancanza di impugnazione dell'atto originario rimane determinante.
  • Va invece verificato caso per caso: se l'atto di autotutela introduce nuove condizioni sfavorevoli o crea un obbligo nuovo o diverso rispetto alla situazione consolidata, potrebbe configurarsi atto impugnabile e lesivo.
  • Il contribuente che intende contestare elementi dell'accertamento deve proporre ricorso nei termini contro l'atto originario; l'inerzia può precludere la possibilità di ricorrere con successo su comunicazioni successive di natura esclusivamente riduttiva.
  • In presenza di dubbi sulla natura dell'atto di autotutela (se veramente riduttivo o se in realtà innovativo/interpretativo con effetti lesivi), è consigliabile valutare tempestivamente le possibili forme di impugnazione o chiedere chiarimenti all'amministrazione per evitare la perdita di rimedi giurisdizionali.

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