Sentenza n. 891/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. 26730 del 20.6.2024 recante “istanza di autorizzazione alla modifica soggettiva dell’ATI mediante recesso di Improgest S.r.l. e subentro di DI.COS. S.p.A. e VF Parking S.r.l. acquisita con prot. QG/33622024” (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi incluso, occorrendo, il parere dell’Avvocatura Capitolina (di estremi e contenuto non conosciuti) richiamato nella nota prot. 26730 del 20.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui Roma Capitale si è pronunciata sull’istanza di autorizzazione alla modifica soggettiva dell’ATI mediante recesso di un’impresa e subentro di altre imprese
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota di Roma Capitale del 20 giugno 2024, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il parere dell’Avvocatura Capitolina eventualmente richiamato, deducendo i motivi esposti nel ricorso, il cui contenuto specifico non è riportato nella sentenza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dai difensori muniti dei relativi poteri, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha verificato che la rinuncia fosse stata resa mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente e dai suoi difensori, depositata agli atti e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84 c.p.a. Roma Capitale e le altre parti non costituite non si sono opposte alla rinuncia. Ricorrendo quindi i presupposti previsti dagli artt. 84 e 85 c.p.a., il Collegio ha preso atto della rinuncia e dichiarato l’estinzione del contenzioso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della condotta processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
L'art.84, comma 1, c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Inoltre, il successivo comma 3 dello stesso articolo impone di notificare la rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La rinuncia al ricorso è valida se resa con le forme prescritte, depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
art. 85 c.p.a.
Costituisce la base normativa, insieme all’art. 84 c.p.a., per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia ritualmente proposta.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicate nel procedimento definito con la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria oppure resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; in presenza di una rinuncia ritualmente sottoscritta, depositata e tempestivamente notificata, nonché non opposta dalle altre parti, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio senza una decisione sui motivi di impugnazione e, salvo diversa valutazione, le spese possono essere compensate in relazione alla condotta processuale delle parti.
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