Cassazione Civile, Ordinanza n. 26221/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da opere realizzate dalla società ricorrente su un terreno di proprietà del resistente, opere rimaste nella disponibilità di quest'ultimo dopo lo scioglimento del rapporto originariamente intercorso tra le parti. La società aveva chiesto in primo grado il rimborso delle spese sostenute, invocando in via principale l'art. 936 c.c. e, subordinatamente, l'art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo decisivo che i lavori fossero stati eseguiti in esecuzione di un accordo tra le parti: perciò la società non poteva essere qualificata come terza rispetto al proprietario e difettava della legittimazione sia all'azione di cui all'art. 936 c.c. sia all'azione di arricchimento senza causa. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo, ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la cessazione della carica di socio di un teste; con il secondo, ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha dedotto violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente valorizzato, per la prima volta in appello, la diversa qualificazione del rapporto come comodato anziché locazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto privo di correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'esistenza di un accordo tra le parti e sul conseguente difetto di legittimazione della società ad agire come terza ex art. 936 c.c. o ex art. 2041 c.c.; inoltre la censura riguardava un profilo marginale e irrilevante rispetto a statuizioni autonome già coperte da giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la diversa qualificazione giuridica del rapporto da parte del giudice d'appello, a fronte di fatti già introdotti nel processo, non integra violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 936 c.c.
L'azione compete al terzo che abbia eseguito opere su suolo altrui; se le opere sono state eseguite in adempimento di un accordo tra le parti, il soggetto non è terzo e non può agire ai sensi della norma.
art. 2041 c.c.
L'azione generale di arricchimento senza causa non è esperibile quando chi agisce ha eseguito le opere in base a un rapporto o accordo con il beneficiario, venendo meno la posizione di terzietà richiesta per la tutela sussidiaria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame deve riferirsi a un fatto decisivo effettivamente pertinente alla motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura non correlata alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare in modo incongruo la valutazione del giudice di appello quando questi si limiti a una diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti.
art. 345 c.p.c.
Non è violato il divieto di nova se in appello il giudice opera una diversa qualificazione giuridica dei fatti già introdotti in primo grado, restando fermi i termini fattuali della controversia.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si limita a riqualificare giuridicamente i fatti dedotti dalle parti.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto prospettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione ex art. 936 c.c. presuppone la qualità di terzo rispetto al proprietario del suolo; tale qualità manca quando le opere siano state eseguite in forza di un accordo tra le parti.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e non può essere utilizzata per ottenere il rimborso di spese sostenute nell'ambito di un rapporto contrattuale o di un'intesa con il beneficiario dell'opera.
- In cassazione, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non è specificamente correlato alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti al processo non costituisce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., purché restino invariati i fatti storici posti a base della decisione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si confronta solo con profili marginali o succedanei, lasciando intatte autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
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