Cassazione Penale, Sentenza n. 8375/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 01/10/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza dello specifico mandato ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater c.p.p. Il ricorso contestava l'erronea applicazione della legge dopo la modifica normativa (legge 9 agosto 2024, n.114, in vigore dal 25/08/2024) che ha abrogato il comma 1-ter e ha aggiunto la locuzione "di ufficio" al comma 1-quater, sostenendo che il mandato ad impugnare sarebbe ora richiesto solo al difensore d'ufficio e non anche al difensore di fiducia, rendendo pertanto ammissibile l'appello coevo alla nuova disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha esaminato la disciplina di transizione e il principio tempus regit actum, richiamando un'indicazione delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina previgente si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024. Poiché l'appello nel caso di specie è stato presentato in data 28/08/2024, dopo l'entrata in vigore della legge n.114/2024, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della nuova disciplina che riserva l'onere del mandato ad impugnare al solo difensore d'ufficio. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Bologna per procedere al giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e comma 1-quater)
citato nel testo come oggetto di abrogazione e modifica (inserimento delle parole "di ufficio" al comma 1-quater)
La Corte ha interpretato che il testo applicabile è quello vigente al momento della presentazione dell'impugnazione: dopo il 25/08/2024 il mandato ad impugnare è richiesto solo al difensore d'ufficio, mentre le impugnazioni proposte da parti private/difensori di fiducia non richiedono più il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
art. 2, comma 1, lett. o); entrata in vigore 25/08/2024
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 e ha inserito nel comma 1-quater la dizione "di ufficio", modificando l'onere documentale per l'ammissibilità delle impugnazioni presentate dall'imputato difeso in assenza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riferimento all'art. 611)
modifica richiamata nel processo di trattazione del ricorso
Richiama la disciplina procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con conclusioni scritte senza intervento delle parti, ai sensi delle modifiche procedurali vigenti.
Sezioni Unite, pronuncia del 24 ottobre 2024 (informazione provvisoria)
secondo l'informazione provvisoria: "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata ... - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"
Fonte interpretativa utilizzata dalla Corte per determinare il termine temporale entro cui continuava ad applicarsi la disciplina previgente; da ciò si evince che le impugnazioni presentate dopo tale termine devono essere valutate alla luce della nuova normativa.
Principio tempus regit actum
principio giuridico generale richiamato (no testo normativo fornito)
La Corte applica il principio secondo cui la legge processuale vigente al momento in cui l'atto processuale è compiuto regola gli effetti e i requisiti di quell'atto, salvo norme transitorie contrarie.
Massime di principio
- Per valutare l'ammissibilità di un'impugnazione occorre guardare alla normativa vigente alla data di presentazione dell'impugnazione (principio tempus regit actum), salvo che non esistano norme transitorie che dispongano altrimenti.
- Se una legge processuale modifica requisiti formali per l'ammissibilità (es. obbligo di mandato), e non prevede clausole transitorie, le impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore sono disciplinate dalla nuova norma.
- Nel caso di procedimenti celebrati in assenza dell'imputato, dopo la modifica normativa che inserisce la parola "di ufficio" nel testo dell'art. 581, l'onere del deposito del mandato ad impugnare riguarda esclusivamente il difensore d'ufficio; il difensore di fiducia non è più gravato dello stesso obbligo per l'ammissibilità.
- Quando la decisione di merito circa l'ammissibilità è contestata in Cassazione, la Corte può sindacare la correttezza in diritto dei presupposti della decisione (anche trovando ragioni non adeguatamente sviluppate nel provvedimento impugnato) e disporre l'annullamento con rinvio se la valutazione di ammissibilità risultasse errata.
- In presenza di incertezze su quale disciplina temporale si applichi a impugnazioni presentate intorno alla data di entrata in vigore di una legge, è utile verificare eventuali pronunce delle Sezioni Unite o indicazioni interpretative ufficiali che chiariscano l'ambito temporale di applicazione.
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