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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone sezione lavoro n. 665/2025 del 24.06.2025 resa nel procedimento n. 1438/2022;

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario che riconosceva somme a titolo di retribuzione professionale docenti e il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 665/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 1.030,14, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, nonché ad adottare gli atti necessari alla costituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per il valore complessivo di euro 2.500,00 riferito agli anni scolastici 2018/2019-2022/2023. Dedotto il perdurante inadempimento, il ricorrente ha domandato l'ordine di esecuzione entro quindici giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché diretto all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per proporre l'azione e del termine di deposito del ricorso, nonché l'adempimento dell'onere di notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché dirigente dello stesso Ministero e attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la richiesta di trasmissione alla Procura della Corte dei conti, ritenendo ragionevole ricondurre il ritardo alla mole eccezionale del contenzioso, alle difficoltà organizzative e alla situazione della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza richiamati dalla sentenza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni, la preventiva notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale adempimento è stato ritenuto provato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario dirigente dell'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina del commissario ad acta poi applicata analogicamente.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Costituisce il titolo contrattuale della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato civile.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia stato previamente notificato all'amministrazione debitrice nei modi previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo sufficientemente determinato, il giudice deve ordinare l'esecuzione entro un termine congruo e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle soggette alla disciplina originariamente prevista.
  • Il ritardo nell'esecuzione di un giudicato non comporta automaticamente la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti quando, in concreto, risulti ragionevolmente riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso, a difficoltà organizzative e a criticità della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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