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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-4/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2025. — BNP Paribas Public Sector SA contro Comitato di risoluzione unico. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 69, paragrafo 1 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 – Importi versati a garanzia di impegni di pagamento irrevocabili – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che rifiuta la restituzione delle somme versate. — Causa C-4/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di BNP Paribas Public Sector SA contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la posizione del SRB sulla restituzione delle garanzie a copertura di impegni di pagamento irrevocabili. Secondo la Corte, la cancellazione di tali impegni quando l’ente esce dal SRM non elimina l’obbligo di versare il contributo ex ante corrispondente al periodo di appartenenza al sistema. La restituzione delle garanzie può quindi avvenire solo dopo il pagamento dell’importo in contanti equivalente.

Contributi ex ante al SRF versati mediante impegni di pagamento irrevocabili: il SRB può subordinare la restituzione delle garanzie al previo pagamento in contanti dell’importo corrispondente quando l’ente cessa di rientrare nell’ambito del regolamento SRM.

La questione giuridica

Se, alla luce del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, la cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti da un ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del SRM comporti la restituzione automatica delle garanzie, oppure se il SRB possa esigere, prima della restituzione, il versamento in contanti dell’importo equivalente ai contributi ex ante per i quali tali impegni erano stati utilizzati; e se il Tribunale abbia motivato correttamente tale soluzione.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, quando un ente creditizio che ha utilizzato impegni di pagamento irrevocabili per adempiere ai contributi ex ante esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, il SRB può restituire le garanzie solo dopo il versamento in contanti dell’importo corrispondente ai contributi dovuti per il periodo in cui l’ente era soggetto al SRM. L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 va interpretato in combinato disposto con gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e con il principio di parità di trattamento, in modo da evitare che l’uscita dell’ente comporti un’esenzione indebita dal contributo al SRF e un pregiudizio alla capacità finanziaria e alla liquidità del Fondo.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 3, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 69, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 70, paragrafi 1, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura della Corte

Contributi ex ante al SRF e restituzione delle garanzie per impegni di pagamento irrevocabili

Si tratta di un’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale relativa al regime dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) nell’ambito dell’Unione bancaria. La controversia riguarda la sorte delle garanzie in contanti prestate a copertura di impegni di pagamento irrevocabili (IPI) quando l’ente creditizio cessa di rientrare nel campo di applicazione del regolamento SRM.

Parti e contesto processuale

La ricorrente è BNP Paribas Public Sector SA, ente creditizio francese, mentre il convenuto è il Comitato di risoluzione unico (SRB). In primo grado erano intervenuti la Repubblica francese e la Fédération bancaire française. La Corte decide sull’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2023, che aveva respinto il ricorso della società.

Fatti rilevanti

BNP Paribas Public Sector SA aveva sottoscritto impegni di pagamento irrevocabili per i periodi di contribuzione dal 2015 al 2021, a copertura di parte dei suoi contributi al SRF. Dopo il ritiro dell’autorizzazione bancaria da parte della BCE, la società ha chiesto la restituzione delle garanzie collegate a tali impegni.

Con la lettera del 13 agosto 2021, il SRB ha comunicato che la restituzione delle garanzie sarebbe avvenuta solo dopo il ricevimento, in contanti, di somme pari agli importi vincolati a titolo degli IPI. La società ha contestato tale condizione, sostenendo che la cancellazione degli IPI, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, dovesse comportare la restituzione automatica delle garanzie.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa il livello-obiettivo del SRF;
  • l’articolo 70 del medesimo regolamento, che disciplina i contributi ex ante e consente, al paragrafo 3, l’uso di impegni di pagamento irrevocabili, entro il limite del 30% dei contributi;
  • l’articolo 70, paragrafo 4, secondo cui i contributi debitamente percepiti non sono rimborsati;
  • l’articolo 70, paragrafo 7, che consente l’adozione di atti di esecuzione;
  • l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, in particolare i paragrafi 1, 2 e 3;
  • il considerando 16 del regolamento di esecuzione, che sottolinea che l’uso degli IPI non deve pregiudicare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF.

Tesi della ricorrente

BNP Paribas sosteneva, in sintesi, che:

  • l’articolo 7, paragrafo 3, impone la cancellazione degli IPI e la restituzione delle garanzie senza condizioni ulteriori;
  • l’articolo 70, paragrafo 1, parla di contributi "percepiti" e non di contributi "versati", sicché l’obbligo di pagamento non sarebbe automatico;
  • il meccanismo del paragrafo 2 dell’articolo 7, relativo al richiamo degli IPI in caso di risoluzione, non sarebbe estensibile al paragrafo 3;
  • l’interpretazione del Tribunale violerebbe il principio di parità di trattamento e il principio lex specialis derogat generali.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte respinge tutte le articolazioni del primo motivo.

Anzitutto afferma che il Tribunale ha effettivamente preso in considerazione il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, ma lo ha interpretato nel contesto complessivo della disciplina di base. Il carattere "irrevocabile" degli impegni implica un obbligo di pagamento non rimesso in discussione; la cancellazione dell’impegno all’uscita dal campo di applicazione del regolamento non può far venir meno il contributo dovuto per l’anno o i periodi in cui l’ente era ancora soggetto al SRM.

La Corte chiarisce inoltre che la distinzione tra "percepito" e "versato" non incide sulla sostanza: entrambi i termini si riferiscono al medesimo obbligo contributivo. Il regolamento di esecuzione non può essere letto nel senso di consentire che un ente si sottragga al contributo ex ante già maturato solo perché esce dal sistema.

Quanto all’articolo 7, paragrafo 2, la Corte osserva che esso disciplina l’ipotesi diversa dell’intervento di risoluzione del SRF; ciò non esclude, però, che per la diversa ipotesi del paragrafo 3 si imponga comunque il pagamento equivalente prima della restituzione delle garanzie, proprio per evitare un effetto elusivo dell’obbligo contributivo.

La Corte valorizza anche l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014: il sistema è costruito per fare sì che il SRF raggiunga il livello-obiettivo e che i contributi debitamente percepiti non siano rimborsati. Di conseguenza, gli importi corrispondenti agli IPI non possono "scomparire" per effetto dell’uscita dell’ente dal perimetro normativo.

Quanto alla parità di trattamento, la Corte afferma che gli enti che restano soggetti al regolamento e quelli che ne escono non si trovano più in una situazione comparabile dopo l’uscita; quindi non vi è violazione nel trattarli diversamente. Al contrario, esonerare l’ente uscente dal pagamento del contributo per il periodo già maturato lo favorirebbe ingiustificatamente rispetto agli altri enti soggetti al medesimo obbligo.

Infine, la Corte esclude la violazione del principio lex specialis generalibus derogat: il regolamento di esecuzione, in quanto atto di esecuzione, non può derogare al regolamento di base, né modificare l’articolo 70, paragrafo 4.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

La Corte respinge anche la censura di difetto di motivazione. Non vi è contraddizione tra l’affermazione che gli IPI sono contributi debitamente percepiti, ma il cui pagamento può essere differito, e la successiva conclusione che la garanzia può essere restituita solo dopo il pagamento corrispondente. Né è contraddittorio dire che l’articolo 7, paragrafo 3, pone fine agli IPI all’uscita dell’ente e, insieme, che tale meccanismo serve a preservare la disponibilità immediata delle risorse del SRF in caso di risoluzione.

La Corte sottolinea che il Tribunale ha spiegato in modo sufficiente perché la tutela della capacità finanziaria e della liquidità del SRF impedisca che la cancellazione degli IPI comporti una riduzione non compensata delle risorse del Fondo.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conseguentemente, BNP Paribas Public Sector SA è condannata alle spese del procedimento, mentre la Fédération bancaire française e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

Principio affermato

La cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, quando l’ente esce dal SRM, non comporta la restituzione incondizionata delle garanzie: la restituzione è subordinata al previo pagamento dell’importo corrispondente al contributo ex ante dovuto per il periodo in cui l’ente rientrava nel sistema, al fine di preservare il livello-obiettivo del SRF e la parità di trattamento tra gli enti contribuenti.

Come è indicizzato

Materieunione bancariafondo di risoluzione unicocontributi ex anteimpegni di pagamento irrevocabiliresponsabilità contrattuale e extracontrattuale dell’unione

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