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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33299/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per il recupero di maggiori IRES e IRAP, oltre sanzioni, per l'anno d'imposta 2005, in relazione alla presunta omessa dichiarazione di interessi ritenuti conseguiti su un finanziamento concesso a una società controllata lussemburghese. La società ha impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, invalidità della notificazione, omessa redazione del processo verbale di constatazione, carenza di motivazione, natura infruttifera del finanziamento e illegittimità della tassazione di interessi presunti. La decisione di secondo grado ha respinto sia l'appello principale della contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto sei motivi: nullità/invalidità della notifica degli avvisi per mancanza di relata; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; difetto di motivazione degli avvisi; erronea trattazione congiunta e inadeguata dei motivi di merito; erronea applicazione del tasso legale per il calcolo degli interessi nonostante perizia di parte; illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando l'esclusione del tasso pattuito tra le società e sostenendo che il tasso calcolato in base al prime rate ABI corrispondesse agli interessi convenuti in concreto.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che la società aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, producendo la relativa documentazione e il versamento della prima rata. Poiché l'Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine previsto e nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione entro il termine finale stabilito dalla legge, il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018 convertito e dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento

  • art. 3, L. n. 890 del 1982

    richiamato in tema di notificazione postale degli atti

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla regolarità della relata di notificazione

  • art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 12, L. n. 212 del 2000

    richiamato per dedurre la violazione del contraddittorio preventivo

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di leale partecipazione procedimentale

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato più volte quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere l'insanabilità dei vizi motivazionali o procedimentali dedotti

  • art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di motivazione degli avvisi di accertamento

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    richiamato sulla motivazione degli atti impositivi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sul tasso di interesse e sui fatti costitutivi della pretesa

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • artt. 9, 45, 46, 56, comma 3, e 76, comma 5, d.P.R. n. 91 del 1986

    richiamati dalla ricorrente nel quarto motivo

  • art. 9, L. n. 747 del 1982

    richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo

  • art. 17, D.Lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per contestare la legittimità delle sanzioni

  • art. 8, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di disapplicazione degli atti e delle sanzioni

  • art. 10, L. n. 212 del 2000

    richiamato a sostegno dell'illegittimità sanzionatoria per obiettiva incertezza

  • artt. 9, comma 3, 110 e 89, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamati nel ricorso incidentale per sostenere la correttezza del tasso di interesse applicato

  • artt. 6 e 7, D.L. n. 119 del 2018

    base normativa della definizione agevolata della controversia e della cessazione della materia del contendere

  • art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018

    richiamato per il termine entro cui l'Amministrazione poteva comunicare il diniego

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018

    interpretato come fonte dell'estinzione del giudizio per mancata trattazione dopo la definizione agevolata

  • art. 46, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma che consente l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto inapplicabile quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata della controversia e la mancata notificazione del diniego entro il termine di legge, unita alla mancata istanza di trattazione nel termine successivo, determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, la Corte di cassazione non decide sui motivi di ricorso nel merito.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma è di stretta interpretazione e presuppone esiti diversi dall'estinzione.
  • La definizione agevolata della lite, se validamente perfezionata secondo la disciplina speciale, prevale sulla prosecuzione del giudizio e neutralizza l'esame delle censure dedotte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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