Cassazione Civile, Ordinanza n. 33299/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per il recupero di maggiori IRES e IRAP, oltre sanzioni, per l'anno d'imposta 2005, in relazione alla presunta omessa dichiarazione di interessi ritenuti conseguiti su un finanziamento concesso a una società controllata lussemburghese. La società ha impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, invalidità della notificazione, omessa redazione del processo verbale di constatazione, carenza di motivazione, natura infruttifera del finanziamento e illegittimità della tassazione di interessi presunti. La decisione di secondo grado ha respinto sia l'appello principale della contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto sei motivi: nullità/invalidità della notifica degli avvisi per mancanza di relata; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; difetto di motivazione degli avvisi; erronea trattazione congiunta e inadeguata dei motivi di merito; erronea applicazione del tasso legale per il calcolo degli interessi nonostante perizia di parte; illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando l'esclusione del tasso pattuito tra le società e sostenendo che il tasso calcolato in base al prime rate ABI corrispondesse agli interessi convenuti in concreto.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che la società aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, producendo la relativa documentazione e il versamento della prima rata. Poiché l'Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine previsto e nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione entro il termine finale stabilito dalla legge, il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018 convertito e dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento
art. 3, L. n. 890 del 1982
richiamato in tema di notificazione postale degli atti
art. 148 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente sulla regolarità della relata di notificazione
art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 504 del 1992
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 12, L. n. 212 del 2000
richiamato per dedurre la violazione del contraddittorio preventivo
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di leale partecipazione procedimentale
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato più volte quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato per sostenere l'insanabilità dei vizi motivazionali o procedimentali dedotti
art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di motivazione degli avvisi di accertamento
art. 7, L. n. 212 del 2000
richiamato sulla motivazione degli atti impositivi
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova sul tasso di interesse e sui fatti costitutivi della pretesa
art. 115, comma 1, c.p.c.
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
artt. 9, 45, 46, 56, comma 3, e 76, comma 5, d.P.R. n. 91 del 1986
richiamati dalla ricorrente nel quarto motivo
art. 9, L. n. 747 del 1982
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo
art. 17, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato per contestare la legittimità delle sanzioni
art. 8, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di disapplicazione degli atti e delle sanzioni
art. 10, L. n. 212 del 2000
richiamato a sostegno dell'illegittimità sanzionatoria per obiettiva incertezza
artt. 9, comma 3, 110 e 89, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati nel ricorso incidentale per sostenere la correttezza del tasso di interesse applicato
artt. 6 e 7, D.L. n. 119 del 2018
base normativa della definizione agevolata della controversia e della cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018
richiamato per il termine entro cui l'Amministrazione poteva comunicare il diniego
art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
interpretato come fonte dell'estinzione del giudizio per mancata trattazione dopo la definizione agevolata
art. 46, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma che consente l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto inapplicabile quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata della controversia e la mancata notificazione del diniego entro il termine di legge, unita alla mancata istanza di trattazione nel termine successivo, determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, la Corte di cassazione non decide sui motivi di ricorso nel merito.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma è di stretta interpretazione e presuppone esiti diversi dall'estinzione.
- La definizione agevolata della lite, se validamente perfezionata secondo la disciplina speciale, prevale sulla prosecuzione del giudizio e neutralizza l'esame delle censure dedotte dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33249/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33250/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33253/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33256/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33257/2022 del 11/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →