Cassazione Penale, Sentenza n. 46754/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che l'aveva confermata colpevole del reato previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione IVA compilata con mezzi fraudolenti), denunciando vizi di motivazione e violazioni processuali: difetto di correlazione tra contestazione e decisione (attribuzione del ruolo di extranea/concorrente anziché di amministratrice di fatto), carenza di prova circa la falsificazione delle fatture e il dolo specifico richiesto dall'art. 3, violazioni degli artt. 516, 522 e 65, comma 2, c.p.p., e inosservanza dell'art. 109 c.p.p. per l'utilizzo di documenti in lingua straniera senza traduzione ufficiale. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi e ritenuto fondato il vizio di motivazione relativo al giudizio di responsabilità della Sirtori.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse carente e priva di adeguati riscontri istruttori: mancavano riferimenti probatori idonei a dimostrare che la Sirtori avesse materialmente falsificato le fatture o che avesse partecipato, anche come extranea concorrente, alla presentazione di una dichiarazione IVA compilata con mezzi fraudolenti e con il dolo specifico richiesto dall'art. 3 d.lgs. n. 74/2000. Per tali ragioni la condanna è stata annullata e si è disposto il rinvio per un nuovo esame della responsabilità.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa quale parametro per censurare vizi di motivazione; nel giudizio di cassazione la critica alla motivazione è stata accolta nella parte relativa alla mancata indicazione di elementi probatori a carico della ricorrente
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in ordine al vizio di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione dell'appello fosse insufficiente rispetto all'accertamento della responsabilità
art. 65, comma 2, cod. proc. pen.
art. 65, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione a presunte violazioni procedurali; il giudice di legittimità ha però ritenuto assorbita la questione dalla carenza motivazionale sul punto centrale della responsabilità
art. 109 cod. proc. pen.
Invocato con riferimento all'utilizzabilità di documenti in lingua straniera privi di traduzione ufficiale; la questione è stata rilevata ma assorbita dal decisum principale sulla motivazione carente
art. 110 cod. pen.
Riferito al concorso di persone nel reato; la Corte di cassazione ha censurato la sentenza di merito per aver attribuito responsabilità concorrente senza adeguata prova del contributo della ricorrente
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Richiamato tra le condotte originariamente contestate; la sentenza di appello ha dichiarato estinta per prescrizione parte delle contestazioni riconducibili a questa norma
art. 3 d.lgs. n. 74/2000
art. 3, d.lgs. n. 74/2000
Norma centrale del giudizio (dichiarazione IVA con mezzi fraudolenti) che richiede dolo specifico e prova che le fatture false siano confluite nella dichiarazione; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse fornito adeguata motivazione e riscontri probatori sull'elemento materiale (falsificazione e uso) e sull'elemento soggettivo (dolo specifico)
art. 485 cod. pen.
Richiamato tra le ipotesi di falso inizialmente contestate; il Collegio ha comunque posto rilievo sulla mancanza di riscontri istruttori specifici relativi alla falsificazione attribuita alla ricorrente
art. 491 cod. pen.
Citato nell'originaria imputazione tra i reati di falso; la valutazione in cassazione ha evidenziato che non sussisteva adeguata dimostrazione dell'alterazione documentale imputata alla Sirtori
Massime di principio
- Per reati fiscali come quello previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 è necessario provare non solo la falsificazione di documenti, ma anche che i documenti falsi siano stati effettivamente utilizzati nella dichiarazione e che sia stato commesso il fatto con dolo specifico di evasione; la mera qualifica professionale o la gestione contabile non sostituiscono la prova di tali elementi
- Non è sufficiente un 'salto logico' che deduca responsabilità dal ruolo o dalle competenze della persona: le motivazioni giudiziarie devono indicare chiari elementi istruttori che colleghino il soggetto alla condotta illecita
- Quando coimputati con ruoli gestionali sono stati assolti, il giudice che intenda condannare un altro soggetto deve spiegare come e perché questi abbia avuto un ruolo autonomo o concorrente, con specifico riferimento alle prove
- L'utilizzo in giudizio di documenti in lingua straniera richiede attenzione alle regole sull'utilizzabilità e, se rilevante, la traduzione ufficiale o comunque garanzie che non ledano il diritto di difesa
- In presenza di vizi di motivazione particolarmente rilevanti riguardanti il giudizio di responsabilità, la Cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire un nuovo esame che colmi le carenze probatorie e motivazionali
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