Cassazione Penale, Sentenza n. 32603/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazioni procedurali e di notifica (omessa notifica dell'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione; omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.; formulazione dell'avviso con dizione diversa e presunta lesione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost.); (2) violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost. per decadenza della difesa dalla citazione dei testi ammessi, per il rigetto della richiesta di accertamento della capacità di intendere e volere del querelante e per la mancata comunicazione del decesso del querelante da parte della parte civile; (3) vizio di motivazione: il fatto non sarebbe diffamatorio in quanto mera cronaca/reporting di ispezione ministeriale (e quindi legittimo diritto di cronaca), ingiustificata applicazione della pena detentiva invece della pena pecuniaria senza spiegazione dell'"eccezionale gravità", diniego della sospensione condizionale della pena e omissione di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (profili procedurali e di difesa) ritenendo che: l'avviso di conclusione indagini non è necessario quando l'imputazione sia formulata d'ufficio su ordine del giudice ai sensi dell'art. 409, comma 5; eventuali vizi di notifica possono essere esperiti in sede dibattimentale; le censure generiche sulla prova e sulla capacità di intendere e volere sono prive di specificità; la morte della parte civile non determina la revoca tacita della costituzione in giudizio. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato solo sul profilo sanzionatorio: pur avendo condiviso la valutazione di merito sulla diffamazione (con motivazione adeguata circa l'assenza di doverosa verifica della notizia e i toni degli articoli), la Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio. Il motivo è che, dopo la sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione è ammissibile solo quando ricorra la "eccezionale gravità" (discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevolmente false e gravemente lesive); la Corte rimette al giudice del rinvio la valutazione se la condotta rientri in tale nozione; in difetto, la pena detentiva dovrà essere esclusa. Spese di parte civile differite.
Norme richiamate
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., a seguito di imputazione coatta, non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
Se l'imputazione è formulata su ordine del giudice (imputazione coatta), non è necessario notificare l'avviso di conclusione indagini; il contraddittorio sulla completezza delle indagini si esplica nell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice.
art. 415-bis, cod. proc. pen.
L'obbligo di notificazione dell'avviso di conclusione indagini sussiste quando il pubblico ministero intenda esercitare l'azione penale: non si applica quando l'imputazione deriva da ordine del giudice ai sensi dell'art. 409(5). La mancanza della notifica può essere eccepita nel dibattimento o in udienza preliminare.
art. 420-bis, 420-ter, 420-quater, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la prosecuzione del processo in caso di mancata comparizione dell'imputato; la Corte ha ritenuto equipollente e non equivoca l'avvertimento praticato nell'atto introduttivo che riferiva che "chi non comparendo sarà giudicato in assenza".
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto infondate le censure costituzionali sollevate in relazione alla mancata notifica e agli avvisi, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha già ritenuto compatibile l'art. 409(5) con l'art. 24 Cost. se il contraddittorio è garantito nell'udienza in camera di consiglio.
art. 595 cod. pen. (diffamazione) e sentenza Corte cost. n. 150/2021
l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione ... è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta
Dopo la sentenza n. 150/2021 della Consulta, la pena detentiva per diffamazione può essere applicata solo se la condotta rientra nella nozione di "eccezionale gravità" (es. discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevolmente false e gravemente lesive); altrimenti deve essere esclusa in favore della pena pecuniaria.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Per impugnare un provvedimento occorre un interesse concreto all'impugnazione: non è sufficiente una censura astratta della correttezza formale, ma deve emergere un pregiudizio concreto eliminabile con la riforma.
art. 157 e art. 69 cod. pen.
Nella valutazione della prescrizione si tiene conto della recidiva ad effetto speciale anche se questa sia risultata sub-valente nel bilanciamento con attenuanti; la recidiva incide sui termini e sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.
art. 581, 591, 606 e 609 cod. proc. pen.
Disposizioni sul rito e sui limiti della cognizione in cassazione: il giudice di legittimità è vincolato ai motivi di ricorso e non può decidere su questioni non dedotte in appello o non specificamente criticate in cassazione; questioni nuove o non dedotte in appello sono inammissibili.
Massime di principio
- Quando l'imputazione è formulata d'ufficio su ordine del giudice (art. 409, comma 5), non è obbligatoria la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis); eventuali vizi di mancata notifica vanno eccepiti nel dibattimento o in udienza preliminare.
- Il contenuto formale dell'avviso (espressioni diverse purché non equivoche) non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se l'imputato è chiaramente informato che il processo proseguirà in sua assenza.
- La morte della persona costituita parte civile non determina automaticamente la revoca della costituzione in giudizio; la mancata azione degli eredi non equivale a revoca tacita.
- Per la diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può giustificare pubblicazioni soltanto quando la notizia è immediata o adeguatamente verificata; per fatti distanti nel tempo grava sul giornalista l'obbligo stringente di aggiornare e verificare le fonti prima della diffusione.
- Dopo la sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale, la pena detentiva per diffamazione è ammessa solo se la condotta ha "eccezionale gravità" (discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevolmente false); altrimenti deve prevalere la pena pecuniaria.
- In cassazione non sono ammissibili censure generiche e non specificate: ogni mezzo di impugnazione deve dimostrare in modo concreto come la riforma/eliminazione del vizio produrrebbe un pregiudizio eliminabile.
- Nella valutazione della prescrizione occorre considerare la recidiva ad effetto speciale ai fini del computo e dell'incidenza sui termini prescrizionali, anche se tale recidiva è stata bilanciata con circostanze attenuanti.
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