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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32603/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazioni procedurali e di notifica (omessa notifica dell'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione; omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.; formulazione dell'avviso con dizione diversa e presunta lesione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost.); (2) violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost. per decadenza della difesa dalla citazione dei testi ammessi, per il rigetto della richiesta di accertamento della capacità di intendere e volere del querelante e per la mancata comunicazione del decesso del querelante da parte della parte civile; (3) vizio di motivazione: il fatto non sarebbe diffamatorio in quanto mera cronaca/reporting di ispezione ministeriale (e quindi legittimo diritto di cronaca), ingiustificata applicazione della pena detentiva invece della pena pecuniaria senza spiegazione dell'"eccezionale gravità", diniego della sospensione condizionale della pena e omissione di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (profili procedurali e di difesa) ritenendo che: l'avviso di conclusione indagini non è necessario quando l'imputazione sia formulata d'ufficio su ordine del giudice ai sensi dell'art. 409, comma 5; eventuali vizi di notifica possono essere esperiti in sede dibattimentale; le censure generiche sulla prova e sulla capacità di intendere e volere sono prive di specificità; la morte della parte civile non determina la revoca tacita della costituzione in giudizio. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato solo sul profilo sanzionatorio: pur avendo condiviso la valutazione di merito sulla diffamazione (con motivazione adeguata circa l'assenza di doverosa verifica della notizia e i toni degli articoli), la Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio. Il motivo è che, dopo la sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione è ammissibile solo quando ricorra la "eccezionale gravità" (discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevolmente false e gravemente lesive); la Corte rimette al giudice del rinvio la valutazione se la condotta rientri in tale nozione; in difetto, la pena detentiva dovrà essere esclusa. Spese di parte civile differite.

Norme richiamate

  • art. 409, comma 5, cod. proc. pen.

    l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., a seguito di imputazione coatta, non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.

    Se l'imputazione è formulata su ordine del giudice (imputazione coatta), non è necessario notificare l'avviso di conclusione indagini; il contraddittorio sulla completezza delle indagini si esplica nell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice.

  • art. 415-bis, cod. proc. pen.

    L'obbligo di notificazione dell'avviso di conclusione indagini sussiste quando il pubblico ministero intenda esercitare l'azione penale: non si applica quando l'imputazione deriva da ordine del giudice ai sensi dell'art. 409(5). La mancanza della notifica può essere eccepita nel dibattimento o in udienza preliminare.

  • art. 420-bis, 420-ter, 420-quater, cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano la prosecuzione del processo in caso di mancata comparizione dell'imputato; la Corte ha ritenuto equipollente e non equivoca l'avvertimento praticato nell'atto introduttivo che riferiva che "chi non comparendo sarà giudicato in assenza".

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto infondate le censure costituzionali sollevate in relazione alla mancata notifica e agli avvisi, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha già ritenuto compatibile l'art. 409(5) con l'art. 24 Cost. se il contraddittorio è garantito nell'udienza in camera di consiglio.

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione) e sentenza Corte cost. n. 150/2021

    l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione ... è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta

    Dopo la sentenza n. 150/2021 della Consulta, la pena detentiva per diffamazione può essere applicata solo se la condotta rientra nella nozione di "eccezionale gravità" (es. discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevolmente false e gravemente lesive); altrimenti deve essere esclusa in favore della pena pecuniaria.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Per impugnare un provvedimento occorre un interesse concreto all'impugnazione: non è sufficiente una censura astratta della correttezza formale, ma deve emergere un pregiudizio concreto eliminabile con la riforma.

  • art. 157 e art. 69 cod. pen.

    Nella valutazione della prescrizione si tiene conto della recidiva ad effetto speciale anche se questa sia risultata sub-valente nel bilanciamento con attenuanti; la recidiva incide sui termini e sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.

  • art. 581, 591, 606 e 609 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul rito e sui limiti della cognizione in cassazione: il giudice di legittimità è vincolato ai motivi di ricorso e non può decidere su questioni non dedotte in appello o non specificamente criticate in cassazione; questioni nuove o non dedotte in appello sono inammissibili.

Massime di principio

  • Quando l'imputazione è formulata d'ufficio su ordine del giudice (art. 409, comma 5), non è obbligatoria la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis); eventuali vizi di mancata notifica vanno eccepiti nel dibattimento o in udienza preliminare.
  • Il contenuto formale dell'avviso (espressioni diverse purché non equivoche) non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se l'imputato è chiaramente informato che il processo proseguirà in sua assenza.
  • La morte della persona costituita parte civile non determina automaticamente la revoca della costituzione in giudizio; la mancata azione degli eredi non equivale a revoca tacita.
  • Per la diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può giustificare pubblicazioni soltanto quando la notizia è immediata o adeguatamente verificata; per fatti distanti nel tempo grava sul giornalista l'obbligo stringente di aggiornare e verificare le fonti prima della diffusione.
  • Dopo la sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale, la pena detentiva per diffamazione è ammessa solo se la condotta ha "eccezionale gravità" (discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevolmente false); altrimenti deve prevalere la pena pecuniaria.
  • In cassazione non sono ammissibili censure generiche e non specificate: ogni mezzo di impugnazione deve dimostrare in modo concreto come la riforma/eliminazione del vizio produrrebbe un pregiudizio eliminabile.
  • Nella valutazione della prescrizione occorre considerare la recidiva ad effetto speciale ai fini del computo e dell'incidenza sui termini prescrizionali, anche se tale recidiva è stata bilanciata con circostanze attenuanti.

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