Sentenza n. 99/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 101/2024 del 17/1/2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 18/1/2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18/1/2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 18/1/2024, per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sezione di Bari riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 101/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 101/2024 del 17 gennaio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani e notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 18 gennaio 2024. Ha chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso, notificato il 7 maggio 2024, è stato depositato il 19 marzo 2025. Con ordinanza collegiale n. 1333 del 19 novembre 2025 il TAR ha rilevato seri dubbi sulla procedibilità, evidenziando il deposito a quasi un anno dalla notificazione e il possibile spirare del termine per la proposizione del ricorso. Alla ricorrente è stato assegnato un termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla sola questione della procedibilità. L'avviso di deposito dell'ordinanza è stato notificato via PEC il 21 novembre 2025, ma la ricorrente non ha depositato memorie nel termine assegnato né fino alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, alla quale nessuno è comparso per lei.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che la ricorrente non ha adempiuto all'incombente processuale assegnatole con l'ordinanza collegiale: non ha presentato memorie sulla questione della procedibilità entro il termine di venti giorni, né successivamente fino alla camera di consiglio. La decisione non esamina nel merito la richiesta di esecuzione del giudicato, la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Il Collegio ha inoltre ritenuto di non dover provvedere sulle spese, disponendo nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
La ricorrente aveva invocato il rito dell'ottemperanza e la possibilità di fissare una penalità di mora per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato; la norma non è stata tuttavia applicata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando il giudice assegna alla parte un termine per dedurre su una specifica questione processuale rilevante ai fini della procedibilità e la parte non deposita alcuna memoria entro il termine, né compare alla successiva camera di consiglio, il ricorso può essere dichiarato improcedibile senza esame della domanda sostanziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'improcedibilità per mancato adempimento di un incombente processuale impedisce al giudice di esaminare nel merito le richieste di esecuzione del giudicato, di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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