Cassazione Civile, Ordinanza n. 25448/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per il 2003 emesso nei confronti di una ditta individuale in relazione all'acquisto e importazione dalla Germania di autovetture usate, per le quali era stato applicato il regime del margine. L'Ufficio contestava l'indebita applicazione del regime speciale, ritenendo che le auto non rientrassero nei presupposti per l'imposizione sul solo margine, ma dovessero essere assoggettate a IVA ordinaria. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo non dimostrata in modo convincente la soggezione a IVA e valorizzando la possibilità di desumere le condizioni del regime anche in assenza di specifico riferimento documentale. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 36 d.l. n. 41/1995, conv. in L. n. 85/1995, e dell'art. 14 prel. c.c., per avere la CTR applicato il regime del margine anche in ipotesi di dubbio, mentre esso sarebbe applicabile solo se il bene sia stato tassato nello Stato membro di provenienza e il cedente non abbia potuto detrarre l'IVA; 2) violazione dell'art. 36 d.l. n. 41/1995, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c., per avere la CTR invertito l'onere probatorio, non considerando che la prova dei presupposti del regime derogatorio incombe sul cessionario/contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che il regime del margine è un regime speciale e derogatorio, applicabile solo se ricorrono i presupposti normativi, tra cui la mancata detrazione dell'IVA a monte da parte del cedente; tale requisito è indefettibile e il relativo onere probatorio grava sul contribuente che invochi il regime di favore. Poiché la CTR aveva erroneamente qualificato il regime del margine come un diritto fondamentale comune negli scambi comunitari e aveva ritenuto sufficiente l'assenza di elementi convincenti per l'imposizione ordinaria, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.l. n. 41/1995
disciplina il regime del margine, che è applicabile solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma e in particolare della mancata detrazione dell'IVA a monte da parte del cedente.
art. 14 preleggi c.c.
è richiamato con riferimento al criterio di interpretazione della norma, ma la Corte valorizza soprattutto l'interpretazione restrittiva della disciplina speciale.
art. 2697 c.c.
l'onere della prova dei fatti costitutivi del regime derogatorio grava sul contribuente che ne invoca l'applicazione.
art. 2729 c.c.
la prova dei presupposti può essere tratta da elementi presuntivi, ma solo se idonei a dimostrare concretamente i requisiti di applicabilità del regime speciale.
direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
il regime del margine è ricondotto alla disciplina unionale sull'IVA come regime speciale facoltativo e derogatorio, da interpretarsi restrittivamente.
Massime di principio
- Il regime del margine in materia IVA ha natura speciale e derogatoria rispetto al regime ordinario; perciò la sua applicazione richiede la prova rigorosa di tutti i presupposti di legge.
- Quando l'Amministrazione contesta il regime del margine con elementi oggettivi che mettono in dubbio la fattura o la documentazione commerciale, il cessionario deve provare la sussistenza dei requisiti sostanziali che legittimano la deroga.
- La mancata detrazione dell'IVA a monte da parte del cedente costituisce condizione indefettibile di applicabilità del regime del margine; se manca o non è provata, il regime non può essere riconosciuto.
- Nella compravendita intracomunitaria di autoveicoli usati, l'acquirente professionale deve svolgere un controllo minimo sulla "storia" del veicolo e sui precedenti intestatari, secondo un criterio di diligenza rapportato alle concrete circostanze.
- L'assenza di consapevolezza del cessionario circa l'irregolarità fiscale può incidere, al più, sul piano sanzionatorio, ma non sana la mancanza dei presupposti sostanziali del regime agevolato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 25558/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25437/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25438/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25441/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25442/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2021 del 21/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →