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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26022/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso in interposizione fittizia (art. 512-bis c.p.). Le censure principali erano: (i) violazione dell'art. 512-bis e vizi di motivazione sull'elemento oggettivo (contestata la qualificazione della condotta come attribuzione fittizia di titolarità o di mera disponibilità); (ii) carenza del dolo specifico per Frasca e Martini e, separatamente, per Leone; (iii) mancata riqualificazione come tentativo; (iv) insufficienza di prove a carico della Martini; (v) eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Leone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati o carenti di specificità) e ha rigettato le censure. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui le intercettazioni, la documentazione bancaria e gli altri elementi investigativi provano il concorso nella interposizione fittizia: Frasca era prestanome abituale del Leone, l'autovettura era nella disponibilità reale di Leone, e Martini aveva agevolato consapevolmente la condotta. In diritto la Corte ha ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'art. 512-bis, non è necessario un trasferimento formale della titolarità: è sufficiente l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità (o anche solo la creazione di un'apparenza giuridica) con la finalità elusiva. Le doglianze basate su una diversa interpretazione delle intercettazioni sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in Cassazione se non provato un travisamento. Sono state inoltre confermate le valutazioni in tema di dolo, di consumazione (non tentativo) e di proporzione della pena; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata come norma sul procedimento e sulle forme di trattazione del ricorso (contestualizzazione procedurale), senza mutare il merito sostanziale.

  • art. 512-bis c.p.

    La Corte interpreta la norma nel senso che integra il reato non soltanto un trasferimento formale di titolarità ma anche la "attribuzione fittizia" della titolarità o della disponibilità, ovvero qualsiasi atto idoneo a creare un'apparenza giuridica difforme dalla realtà quando compiuto con la finalità elusiva indicata dalla norma.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per evidenziare il requisito di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla mancata specificità delle censure, giustificando l'inammissibilità di doglianze meramente riproduttive del giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie ai ricorrenti che hanno proposto ricorsi inammissibili per colpa.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione le doglianze di mera rivalutazione critica del materiale probatorio o della interpretazione delle intercettazioni sono, di regola, inammissibili: bisogna dimostrare un travisamento decisivo dei fatti o profili di violazione di legge.
  • Ai fini dell'art. 512-bis c.p. non è necessario un formale trasferimento di proprietà: è sufficiente l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità, ossia comportamenti che creano un'apparenza giuridica difforme dalla realtà con finalità elusive.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, possono valere come indizio pieno se la loro interpretazione è logicamente coerente e supportata da altri elementi (documentazione bancaria, movimenti finanziari, comportamenti concordati); la loro valutazione è questione di merito riservata al giudice di merito.
  • Per ottenere l'accoglimento di censure sulla qualificazione giuridica (es. tentativo vs consumazione) è necessario contestare la valutazione del giudice di merito con specifici riferimenti probatori e dimostrare errori logico-giuridici, non solo offrire una lettura alternativa.
  • Appelli o ricorsi manifestamente privi di specificità o proposti con colpa possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende; valutare la solidità delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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