Cassazione Penale, Sentenza n. 2517/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fontanarosa ha proposto ricorso in Cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., perché nel rito abbreviato per reato contravvenzionale la diminuzione della pena è stata operata in misura di un terzo anziché della metà; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver omesso di valutare la richiesta difensiva di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il Procuratore generale ha chiesto la rideterminazione della pena a 51,00 euro e l'annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica: la sentenza di primo grado, nella sua motivazione complessiva, ha implicitamente respinto la richiesta di particolare tenuità, avendo descritto la condotta come grave (fuochi d'artificio esplosi dal detenuto, filmati e postati su Facebook, con blocco di una strada) e avendo parametrato la pena in misura sostanzialmente prossima al massimo edittale. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto applicabile la modifica introdotta dalla legge n.103/2017 che dispone la diminuzione della metà per il rito abbreviato nei contravventi; pertanto ha rideterminato la pena da 68,00 euro a 51,00 euro. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che viene rideterminata in euro 51,00 di ammenda.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La diminuzione della pena nel rito abbreviato, per i reati contravvenzionali, è della metà (modifica operata dalla legge n.103/2017). Tale disposizione, essendo più favorevole, si applica anche alle situazioni anteriori alla modifica salvo sentenza irrevocabile; la mancata applicazione può essere rilevata in Cassazione e comporta la rideterminazione della pena.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta solo se il giudice valuta positivamente gli elementi che ne attestano la straordinaria attenuatezza. La Corte ha ritenuto che il rigetto possa risultare implicitamente dalla motivazione complessiva quando il giudice abbia evidenziato elementi che escludono la tenuità (es. descrizione della gravità oggettiva, pena vicino al massimo edittale).
art. 703 cod. pen.
Norma penale di riferimento per la contravvenzione contestata (condotte pericolose con fuochi d'artificio). Nel caso concreto la condotta è stata valutata dal giudice come grave e offensiva della sicurezza pubblica.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità delle doglianze in Cassazione: il ricorso deve esporre censure specifiche e non generiche; la Corte ha rigettato il motivo sulla tenuità per genericità e per la possibilità di desumere il rigetto dalla motivazione complessiva.
art. 133 cod. pen.
Ai fini dell'individuazione della congruità del trattamento sanzionatorio, il giudice valuta gravità del fatto e grado di colpevolezza; nel contesto della tenuità ciò funziona come parametro per ammettere o escludere l'applicazione dell'art. 131-bis.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 442 c.p.p.)
L'intervento legislativo ha stabilito la misura della diminuzione della pena per il rito abbreviato (metà per contravvenzioni). La Corte applica la norma anche retroattivamente se più favorevole e non esiste sentenza irrevocabile.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando provvede essa stessa alla determinazione della pena; nel caso la Corte ha annullato limitatamente alla pena e l'ha rideterminata in euro 51,00.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato per reati contravvenzionali la diminuzione della pena deve essere applicata nella misura della metà (legge n.103/2017); se il giudice ha ridotto solo di un terzo, la Cassazione può correggere la pena e rideterminarla.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) deve essere sostenuta con argomentazioni concrete ed elementi positivi nel ricorso; se la motivazione di primo grado evidenzia elementi di gravità e assegna una pena vicino al massimo, il rifiuto può considerarsi implicito e la censura in Cassazione rischia di essere rigettata come generica.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e ancorate ai profili decisivi della motivazione: il semplice richiamo all'omissione di valutazione non è sufficiente se dalla lettura complessiva della sentenza risulta che la deduzione è stata in sostanza negata.
- Le modifiche processuali favorevoli introdotte dopo il fatto ma anteriori alla sentenza definitiva (es. legge n.103/2017) si applicano retroattivamente quando producono un trattamento più favorevole, salvo che la sentenza sia già irrevocabile.
- Quando la Corte di Cassazione accoglie solo la doglianza relativa alla quantificazione della pena, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena se ne ricorrono i presupposti dell'art. 620 c.p.p.
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