Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione, in posizione apicale/organizzativa, a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (importazione dall'estero e distribuzione interna, operativa tra settembre 2017 e luglio 2019). I motivi principali del ricorso: carenza e vizio di motivazione sul quadro indiziario e sul ruolo associativo attribuito allo STELITANO; contestazione dell'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni (presunto travisamento tra i nomi "Antonio" e "Lorenzo"); censura di nullità/inutilizzabilità di intercettazioni e "brogliacci" (mancata verbalizzazione, file in formato txt modificabili, mancata indicazione dei progressivi delle conversazioni); ritardi/ostacoli nell'accesso alle registrazioni audio; e mancanza di adeguata motivazione individualizzata sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolosità special-preventiva).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e sufficiente, richiamando elementi probatori consistenti: intercettazioni (lette come prova in combinazione con servizi di osservazione e videoripresa), riscontri anagrafici e patrimoniali (titolari delle autovetture), individuazione di utenze dedicate/esterne e uso di codice criptato, nonché il quadro investigativo che collegava la cellula di Rosarno a vari sottogruppi e ai fornitori esteri. Le eccezioni processuali relative a ritardi nell'ostensione degli audio e dei brogliacci sono state ritenute tardive o generiche e in ogni caso non determinanti, essendo risultata la disponibilità del materiale agli atti; la presunta alterazione dei file non è stata specificamente provata. La valutazione del contenuto delle intercettazioni è considerata questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, non riscontrata. Sono inoltre confermate le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, esigenze special-preventive) sulla base dei collegamenti internazionali, dei dispositivi di comunicazione elusivi e della posizione dell'indagato nella rete. Condanna del ricorrente alle spese e trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma applicata per procedimento di riesame confermativo: riferimento alla procedura con cui il Tribunale ha esaminato la conferma dell'ordinanza emessa dal GIP.
art. 268 cod. proc. pen.
Regole sulla verbalizzazione delle operazioni di intercettazione (redazione dei verbali/brogliacci); la Corte ha valutato come tardive o generiche le eccezioni difensive sull'ostensione e forma dei verbali.
art. 271 cod. proc. pen.
Norme relative alla documentazione delle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; invocate dalla difesa ma ritenute non determinanti dalla Corte in assenza di specificità e prova della mancanza fisica o di alterazione rilevante.
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali (esigenze cautelari: fuga, inquinamento probatorio, special-preventiva). La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate tali esigenze nel caso concreto.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento a ragionamenti presuntivi e al loro limite: la Corte osserva che, oltre a presunzioni, sussistono elementi concreti giustificanti la misura.
art. 192, comma terzo cod. proc. pen.
Norma richiamata in giurisprudenza sul sindacato in cassazione: censure che si risolvono nella diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 89 disp. att. c.p.p.
Riferimento alle disposizioni transitorie/attuative sul trattamento delle intercettazioni e relativi atti (richiamato insieme ad artt. 268 e 271 per la questione dei brogliacci).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Previsione procedurale per la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario dell'ordinanza che conferma la custodia cautelare; la Corte ha disposto la trasmissione di copia al direttore competente.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari la verifica è limitata: si controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, non si procede a un nuovo esame del materiale probatorio salvo manifesta illogicità.
- La valutazione delle intercettazioni (anche con linguaggio cifrato) è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il loro utilizzo è legittimo se supportato da riscontri indiziari e registrazioni di riscontro (osservazioni, dati anagrafici, riscontri su beni e spostamenti).
- Eccezioni processuali sulle modalità di verbalizzazione e sull'integrità dei file (es. file "txt" modificabili) richiedono specificità e prove concrete: mere supposizioni o generiche affermazioni di possibile alterazione non sono sufficienti a determinare l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
- Richieste di accesso a materiale audio devono essere formulate con indicazioni precise (progressivi/conversazioni di interesse); la mancata specificazione può giustificare ritardi nell'adempimento dell'ufficio e la mancata produzione non potrà essere automaticamente considerata danno probatorio.
- La prova di identità dell'interlocutore nelle intercettazioni può essere corroborata da elementi esterni (intestazione di veicoli, nomi fatti nelle conversazioni, verifiche nelle banche dati); la difesa deve proporre censure puntuali e non solo alternative interpretative.
- Per giustificare la custodia cautelare per le esigenze previste dall'art. 274 c.p.p. (in particolare il pericolo di reiterazione) è utile dimostrare la sussistenza di canali organizzativi, contatti esteri, strumenti di comunicazione elusivi e una posizione organica nell'associazione; l'assenza di sequestri materiali non esclude la rilevanza di "droga parlata" se il quadro indiziario è complessivamente solido.
- La rinuncia espressa da parte della difesa a taluni motivi limita l'oggetto del sindacato in sede di legittimità; le eccezioni tardive sollevate solo in cassazione sono spesso inammissibili.
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