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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione, in posizione apicale/organizzativa, a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (importazione dall'estero e distribuzione interna, operativa tra settembre 2017 e luglio 2019). I motivi principali del ricorso: carenza e vizio di motivazione sul quadro indiziario e sul ruolo associativo attribuito allo STELITANO; contestazione dell'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni (presunto travisamento tra i nomi "Antonio" e "Lorenzo"); censura di nullità/inutilizzabilità di intercettazioni e "brogliacci" (mancata verbalizzazione, file in formato txt modificabili, mancata indicazione dei progressivi delle conversazioni); ritardi/ostacoli nell'accesso alle registrazioni audio; e mancanza di adeguata motivazione individualizzata sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolosità special-preventiva).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e sufficiente, richiamando elementi probatori consistenti: intercettazioni (lette come prova in combinazione con servizi di osservazione e videoripresa), riscontri anagrafici e patrimoniali (titolari delle autovetture), individuazione di utenze dedicate/esterne e uso di codice criptato, nonché il quadro investigativo che collegava la cellula di Rosarno a vari sottogruppi e ai fornitori esteri. Le eccezioni processuali relative a ritardi nell'ostensione degli audio e dei brogliacci sono state ritenute tardive o generiche e in ogni caso non determinanti, essendo risultata la disponibilità del materiale agli atti; la presunta alterazione dei file non è stata specificamente provata. La valutazione del contenuto delle intercettazioni è considerata questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, non riscontrata. Sono inoltre confermate le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, esigenze special-preventive) sulla base dei collegamenti internazionali, dei dispositivi di comunicazione elusivi e della posizione dell'indagato nella rete. Condanna del ricorrente alle spese e trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma applicata per procedimento di riesame confermativo: riferimento alla procedura con cui il Tribunale ha esaminato la conferma dell'ordinanza emessa dal GIP.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Regole sulla verbalizzazione delle operazioni di intercettazione (redazione dei verbali/brogliacci); la Corte ha valutato come tardive o generiche le eccezioni difensive sull'ostensione e forma dei verbali.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norme relative alla documentazione delle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; invocate dalla difesa ma ritenute non determinanti dalla Corte in assenza di specificità e prova della mancanza fisica o di alterazione rilevante.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali (esigenze cautelari: fuga, inquinamento probatorio, special-preventiva). La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate tali esigenze nel caso concreto.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento a ragionamenti presuntivi e al loro limite: la Corte osserva che, oltre a presunzioni, sussistono elementi concreti giustificanti la misura.

  • art. 192, comma terzo cod. proc. pen.

    Norma richiamata in giurisprudenza sul sindacato in cassazione: censure che si risolvono nella diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 89 disp. att. c.p.p.

    Riferimento alle disposizioni transitorie/attuative sul trattamento delle intercettazioni e relativi atti (richiamato insieme ad artt. 268 e 271 per la questione dei brogliacci).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Previsione procedurale per la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario dell'ordinanza che conferma la custodia cautelare; la Corte ha disposto la trasmissione di copia al direttore competente.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari la verifica è limitata: si controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, non si procede a un nuovo esame del materiale probatorio salvo manifesta illogicità.
  • La valutazione delle intercettazioni (anche con linguaggio cifrato) è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il loro utilizzo è legittimo se supportato da riscontri indiziari e registrazioni di riscontro (osservazioni, dati anagrafici, riscontri su beni e spostamenti).
  • Eccezioni processuali sulle modalità di verbalizzazione e sull'integrità dei file (es. file "txt" modificabili) richiedono specificità e prove concrete: mere supposizioni o generiche affermazioni di possibile alterazione non sono sufficienti a determinare l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
  • Richieste di accesso a materiale audio devono essere formulate con indicazioni precise (progressivi/conversazioni di interesse); la mancata specificazione può giustificare ritardi nell'adempimento dell'ufficio e la mancata produzione non potrà essere automaticamente considerata danno probatorio.
  • La prova di identità dell'interlocutore nelle intercettazioni può essere corroborata da elementi esterni (intestazione di veicoli, nomi fatti nelle conversazioni, verifiche nelle banche dati); la difesa deve proporre censure puntuali e non solo alternative interpretative.
  • Per giustificare la custodia cautelare per le esigenze previste dall'art. 274 c.p.p. (in particolare il pericolo di reiterazione) è utile dimostrare la sussistenza di canali organizzativi, contatti esteri, strumenti di comunicazione elusivi e una posizione organica nell'associazione; l'assenza di sequestri materiali non esclude la rilevanza di "droga parlata" se il quadro indiziario è complessivamente solido.
  • La rinuncia espressa da parte della difesa a taluni motivi limita l'oggetto del sindacato in sede di legittimità; le eccezioni tardive sollevate solo in cassazione sono spesso inammissibili.

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