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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 4439/2024 resa il 13/06/2024 dal Tribunale di Napoli, Sez. III Lavoro all’esito del giudizio recante R.G. 21959/2023, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015(cd Carta del docente) dall’anno scolastico 2019/2020 e 2021/2022 per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito alla relativa attivazione con l’importo di € 1000,00”.

Giustizia amministrativa202506095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuna delle due annualità indicate nel titolo, e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 9 maggio 2025; il Ministero non l'aveva impugnata né aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza allegare l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato e che era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante attribuzione del beneficio complessivo di 1.000 euro. Ha ordinato il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione, compiendo anche gli atti contabili necessari; l'esaurimento degli stanziamenti o l'insufficienza di cassa non costituiscono impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha accolto anche la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, ulteriore rispetto agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo risultante dal giudicato. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata demandata al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato valorizzato quale presupposto dell'azione esecutiva proposta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Napoli.

  • art. 1 c.p.a.

    La funzione compulsiva dell'astreinte è stata collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    È richiamato quale fondamento dell'individuazione del responsabile della Direzione generale ministeriale nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza imponga all'amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento, anche se tardivo, purché sia fissato un limite massimo idoneo a evitare che la misura compulsiva si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettivo adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione titolare e del commissario nominato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

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