Ordinanza n. 1214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 3954/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione, insieme alla sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che la controversia presenta questioni analoghe a quelle già esaminate dalla Sezione in precedenti ordinanze cautelari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo applicabile anche a questa controversia il percorso motivazionale seguito in precedenti ordinanze su questioni analoghe. Ha considerato necessario un sollecito approfondimento nel merito a cognizione piena e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione esistente fino alla decisione di merito. Ha quindi sospeso sia gli effetti della sentenza appellata sia l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. La trattazione del merito era già fissata per il 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la decisione sulla sospensione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un sollecito approfondimento nel merito a cognizione piena, il giudice può sospendere gli effetti della sentenza di primo grado e degli atti amministrativi impugnati, ove il bilanciamento degli interessi renda opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more della decisione definitiva.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche sulla base della coerenza della fattispecie con un orientamento cautelare già adottato dalla stessa Sezione in controversie su questioni analoghe, ferma la necessità di un successivo esame pieno nel merito.
- La tutela cautelare può riguardare congiuntamente gli effetti della sentenza appellata e l’esecutività dei provvedimenti amministrativi oggetto del ricorso di primo grado, quando la sospensione coordinata sia necessaria a rendere effettiva la protezione interinale.
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