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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00285/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva disconosciuto, in relazione all'atto di assegnazione di un alloggio in cooperativa inserito in un programma di edilizia economica e popolare, l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e aveva ritenuto dovuta la relativa tassazione. L'Amministrazione sosteneva che, trattandosi di atto soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dovessero applicarsi solo l'imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecaria e catastale nella stessa misura fissa, escludendo il beneficio di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, lamentando l'erronea estensione dell'agevolazione agli atti soggetti ad IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di merito favorevole al contribuente. Ha ritenuto infondata la censura dell'Ufficio, affermando che l'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 si applica anche agli atti di assegnazione di immobili realizzati nell'ambito di programmi pubblici di edilizia residenziale di cui alla L. n. 865 del 1971, pur quando tali atti siano soggetti ad IVA. La Corte ha escluso che il principio di alternatività IVA-registro comporti anche un principio di subalternità delle imposte ipotecaria e catastale rispetto all'imposta di registro, valorizzando l'autonomia dei tributi e la formulazione ampia della norma agevolativa. Le spese non sono indicate nel testo riportato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 601 del 1973

    prevede, per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui alla L. n. 865 del 1971, l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali; tale agevolazione si applica anche agli atti soggetti ad IVA.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    il principio di alternatività IVA-registro impone, per gli atti soggetti ad IVA, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ma non esclude l'operatività della speciale esenzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le imposte ipotecaria e catastale.

  • art. 66 comma 6 bis lett. a) e c) d.l. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993

    richiamato come fonte del regime agevolativo applicabile nella fattispecie, in collegamento con l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale ex art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973.

  • art. 42 d.P.R. n. 601 del 1973

    richiamato per evidenziare che il sistema delle agevolazioni tributarie è strutturato come numerus clausus, con abrogazione delle agevolazioni diverse da quelle considerate dal testo unico.

  • art. 13 d.lgs. n. 347 del 1990

    prevede un rinvio limitato alle disposizioni dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni per accertamento, liquidazione, sanzioni, riscossione e prescrizione delle imposte ipotecaria e catastale; tale rinvio non incide sui presupposti sostanziali del tributo.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per gli atti relativi ai programmi pubblici di edilizia residenziale devono essere interpretate secondo la loro formulazione letterale e sistematica: se la norma agevolativa è ampia e non esclude espressamente gli atti soggetti ad IVA, non è consentito introdurre per via interpretativa una limitazione non prevista dal legislatore.
  • Il principio di alternatività IVA-registro comporta che, in presenza di operazioni immobiliari soggette ad IVA, l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa; non può però essere trasformato in un principio generale di subalternità delle imposte ipotecaria e catastale rispetto all'imposta di registro.
  • Le imposte di registro, ipotecaria e catastale hanno ambiti applicativi autonomi; i rinvii normativi tra tali tributi riguardano aspetti procedimentali o di liquidazione e non consentono di desumere, senza base positiva, l'estensione o la restrizione dei presupposti sostanziali di imposizione.
  • In materia di agevolazioni tributarie, l'assenza di un espresso riferimento agli atti soggetti ad IVA non equivale di per sé a esclusione dal beneficio, quando la norma utilizza una formula generale idonea a ricomprendere qualunque atto attuativo dei programmi pubblici contemplati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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