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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12725/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, aveva riconosciuto la revoca dell'indulto concesso a Gulisano in base alla legge del 31 luglio 2006, n. 241. La revoca era stata motivata con il rilievo che, entro cinque anni dalla concessione dell'indulto, il condannato aveva commesso reati non colposi (art. 648 c.p.) per i quali era stata inflitta complessivamente la pena di due anni di reclusione (pena determinata con applicazione della continuazione). Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 4 d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, sostenendo che, per la valutazione della revoca, occorre considerare non la pena complessiva determinata con l'aumento per continuazione ma la pena irrogata per il più grave dei reati unificati (escluso l'aumento per la continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio. Il motivo è che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente considerato la pena complessiva applicata per più reati unificati dalla continuazione ai fini della revoca dell'indulto, mentre la giurisprudenza e l'interpretazione della norma richiedono di prendere in considerazione soltanto la pena relativa al più grave dei reati unificati, escludendo l'aumento per la continuazione. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata e la decisione è rimessa al giudice dell'esecuzione che dovrà riesaminare la revoca senza incorrere nel vizio segnalato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394

    art. 4 (e art. 1 relativo al beneficio dell'indulto)

    L'art. 4 stabilisce la revoca di diritto dell'indulto se, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, il beneficiario commette un delitto non colposo per il quale è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni. La Corte precisa che, per l'accertamento di tale soglia, non va considerata la pena complessiva aumentata per la continuazione, ma la pena relativa al più grave dei reati unificati

  • Codice penale

    Disciplina della continuazione: la Corte ricorda che l'aumento della pena per continuazione non deve essere computato ai fini della verifica del requisito temporale/quantitativo previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 394; si deve prendere in considerazione la pena determinata per il più grave dei reati unificati

  • Codice penale

    Norma che definisce il tipo di reati (reati non colposi contestati al ricorrente) rilevanti ai fini della revoca dell'indulto; la sentenza impugnata aveva accertato condanne relative a delitti di questa specie commessi entro il quinquennio

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241

    applicazione dell'indulto

    Riferimento alla legge in base alla quale era stato riconosciuto il beneficio di indulto al ricorrente; l'istanza di revoca era diretta a far venir meno quel beneficio

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, Sentenza n. 16793 del 14/02/2019 (Rv. 275246 - 01)

    Principio richiamato dalla Corte: ai fini della revoca dell'indulto, se la condanna riguarda reato continuato, va considerata la pena relativa al più grave dei reati unificati, escludendo l'aumento per continuazione, e non la pena complessiva risultante dalla sentenza

Massime di principio

  • Per valutare la revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 394/1990 occorre verificare se, entro cinque anni, il beneficiario sia stato condannato per un delitto non colposo con pena detentiva "non inferiore a due anni"; tale misura deve essere calcolata sulla pena relativa al più grave reato, non sulla pena complessiva aumentata per la continuazione
  • Se la sentenza di condanna concerne più reati unificati dalla continuazione, il giudice deve individuare la pena attribuita al più grave dei reati unificati (escludendo l'incremento per continuazione) per stabilire se sussiste il requisito per la revoca
  • Il giudice dell'esecuzione non può fondare la revoca dell'indulto sulla sola lettura della pena complessiva laddove la condanna sia il frutto di continuazione; se necessario deve disaggregare la decisione di merito o richiedere chiarimenti sul frazionamento delle pene
  • Se la documentazione di condanna non permette di individuare chiaramente la frazione di pena riferibile al più grave reato, il giudice dovrà acquisire gli elementi necessari o valutare la revoca con le opportune cautele, evitando decisioni basate su conteggi aggregati
  • La Corte di Cassazione è pronta ad annullare e rinviare quando il giudice dell'esecuzione non ha applicato correttamente i principi consolidati sulla continuazione e sul computo della pena ai fini di benefici come l'indulto
  • In casi analoghi, la parte che contesta la revoca può efficacemente dedurre l'errato computo della pena quando la decisione si fonda su una pena complessiva aumentata per continuazione invece che sulla pena del singolo reato più grave

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