Cassazione Penale, Sentenza n. 29618/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per il reato di furto (artt. 110, 624 c.p.) con l\'applicazione di aggravanti (art. 625, comma 1, nn. 5 e 7). L\'accusa riteneva che, in concorso, si fossero impossessati di entrambe le ruote di una bicicletta assicurata con catena a un cancello. I ricorsi di cassazione hanno lamentato: insufficiente e generica prova che le ruote trovate fossero quelle asportate; vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità del Tondo sulla base della sola compagnia con gli altri due e per avergli attribuito il ruolo di palo; errata applicazione dell\'aggravante per esposizione alla pubblica fede sostenendo che la bicicletta fosse abbandonata; errata applicazione dell\'aggravante per aver agito in più persone riunite; omissione di motivazione circa la mancata concessione dell\'attenuante ex art. 114 c.p.; censure processuali relative alla diversa indicazione della recidiva fra avviso di conclusione delle indagini e decreto di citazione a giudizio (artt. 178, 179, 180, 415-bis, 552 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che molte delle censure fossero, in realtà, doglianze versate in fatto e dirette a una rivalutazione della prova, non consentita in sede di legittimità. In particolare ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d\'appello che ha ricostruito i fatti (notte, tre persone a pochi metri dalla bicicletta priva delle ruote, due soggetti con le ruote in mano e mani sporche di grasso) e ha giustificato logicamente il ruolo di palo attribuito a Tondo. Ha escluso la tesi dell\'abbandono della bicicletta in considerazione delle dichiarazioni del poliziotto circa il buon stato del mezzo e la sua effettiva assicurazione al cancello. Ha ritenuto infondata l\'eccezione processuale sulla mancata indicazione della recidiva nell\'avviso di conclusione delle indagini, osservando che l\'avviso ai sensi dell\'art. 415-bis, comma 2, richiede solo una "sommaria enunciazione del fatto" e non l\'elencazione di tutte le circostanze aggravanti. Conseguentemente ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende per euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che gli elementi fattuali consentivano di ritenere la partecipazione congiunta degli imputati alla condotta delittuosa
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: la sentenza di merito è stata ritenuta motivata nel ritenere che gli imputati si siano impossessati delle ruote della bicicletta; la Cassazione non ha consentito una rivalutazione della prova
art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.
Aggravante per aver commesso il fatto in più persone riunite: la Corte territoriale ha applicato l\'aggravante ritenendo provata la partecipazione collettiva; la Cassazione ha giudicato la censura come mera contestazione del giudizio di responsabilità
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante per esposizione alla pubblica fede: la Corte ha ritenuto che la bicicletta non fosse abbandonata ma assicurata a un cancello in pubblica via, giustificando l\'applicazione dell\'aggravante
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima partecipazione: la Corte d\'appello ha valutato e implicitamente respinto l\'applicazione dell\'attenuante ritenendo che Tondo avesse un ruolo significativo (palo); la Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione implicita
art. 415-bis, comma 2 cod. proc. pen.
"la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto ..."
La Corte ha chiarito che l\'avviso di conclusione delle indagini deve contenere solo una sommaria enunciazione del fatto e non necessita di indicare tutte le aggravanti (es. recidiva); l\'omissione non determina nullità dedotta in cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: molte censure sono state ritenute versate in fatto o non sufficientemente specifiche, quindi inammissibili perché miravano a rinnovare la valutazione della prova
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per una rivalutazione globale della prova: le censure devono indicare violazioni di legge o vizi formali-punibili in sede di legittimità
- La presenza vicino al luogo del reato con il «corpo del reato» tra le mani e i segni fisiologici dell\'azione (es. mani sporche di grasso) può legittimare la ricostruzione di partecipazione, compreso il ruolo di palo per chi non ha le stesse tracce materiali
- La mancata individuazione in avviso di conclusione delle indagini di circostanze aggravanti (es. recidiva) non costituisce automaticamente vizio quando la norma richiede soltanto una sommaria enunciazione del fatto (art. 415-bis, comma 2)
- L\'aggravante per esposizione alla pubblica fede si applica quando il bene è collocato o esposto pubblicamente e non risulta abbandonato; valutazione di fatto che spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori di diritto
- Se si ritiene che il proprio contributo al fatto sia minimo, è necessario dedurlo con argomentazioni specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: la decisione che implicitamente respinge l\'attenuante è lecita se la motivazione complessiva lo supporta
- Le doglianze processuali di natura formale devono essere sollevate e dimostrate con specificità: la Corte verifica la fondatezza concreta del vizio, non solo la presenza di divergenze tra atti
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