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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9994/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari a carico di Curello, condannato in primo grado a 16 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (derubricazione dall'originaria contestazione di partecipazione al reato associativo ex art. 416-bis). Il ricorso contestava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la sentenza di condanna e la gravità del fatto imponevano il mantenimento o l'aggravamento della misura cautelare per il pericolo di fuga e di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che i giudici di merito, nel rispetto del thema decidendum fissato dalla sentenza rescindente, abbiano correttamente valutato elementi ulteriori quali la riqualificazione dei fatti, la loro remota datazione, l'"orizzonte temporale circoscritto" della condotta e il tempo trascorso, e che tali elementi rendessero adeguata la misura degli arresti domiciliari per fronteggiare le residuali esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la pronuncia di condanna in primo grado, anche se a pena elevata, non può automaticamente giustificare l'aggravamento della misura cautelare: occorre una valutazione congiunta con altri elementi specifici sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione. Cita inoltre la giurisprudenza costituzionale che distingue il "concorrente esterno" dall'associato stabile, rendendo meno pregnante il ricorso esclusivo alla carcerazione per tale figura. Conseguentemente, il ricorso del Pubblico Ministero è stato respinto e la sostituzione con arresti domiciliari è confermata.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    lett. b) e c) (pericolo di fuga e pericolo di reiterazione)

    Indica le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) che devono essere valutate dal giudice al momento della decisione sulla misura; tali esigenze non si valutano automaticamente alla luce della sola condanna, ma in combinato con altri elementi.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Comma 1-bis: il giudice deve tener conto "anche" dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti nel valutare le esigenze cautelari; comma 3: disciplina la misura sostitutiva e la valutazione delle residuali esigenze cautelari. La Corte ha applicato questi principi per ritenere che la condanna non sia di per sé sufficiente ad aggravare la misura senza altri elementi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    originaria contestazione di partecipazione al reato associativo (poi derubricata)

    La riqualificazione dei fatti da partecipazione associativa a concorso esterno è rilevante per la valutazione del pericolo di adesione permanente al sodalizio e, quindi, per la valutazione della misura cautelare.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 48/2015

    «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato»

    Principio secondo cui il concorrente esterno non ha necessariamente un vincolo di adesione permanente al gruppo criminale; ciò riduce, sul piano empirico-sociologico, la giustificazione a favore dell'uso esclusivo della misura carceraria nei suoi confronti.

  • Giurisprudenza (Sez. 6 n. 34691 del 7 luglio 2016, Rv. 267796)

    Richiamata in motivazione per il principio che una condanna di primo grado a pena elevata non può automaticamente giustificare l'aggravamento della misura cautelare senza elementi specifici che indichino pericolo di fuga o reiterazione.

Massime di principio

  • La pronuncia di condanna in primo grado, anche se a pena elevata, non giustifica automaticamente l'aggravamento della misura cautelare: il giudice deve combinare l'esito del procedimento con altri elementi concreti e specifici che indichino il pericolo di fuga o di reiterazione.
  • La riqualificazione del fatto (es. derubricazione da associazione a concorso esterno) e la remota datazione della condotta sono elementi rilevanti che possono attenuare le esigenze cautelari.
  • Per il "concorrente esterno" non sussiste di per sé un vincolo di adesione permanente al sodalizio; pertanto occorre maggiore caution prima di attribuire automaticamente il rischio di permanenza nel gruppo criminale e di sostenerlo con la detenzione cautelare.
  • La valutazione delle misure cautelari deve sempre seguire i principi di adeguatezza e proporzionalità: misure meno afflittive (arresti domiciliari, obblighi) possono essere idonee se soddisfano le residue esigenze cautelari e se supportate da motivazione specifica.
  • In situazioni simili, il giudice deve documentare e motivare quali elementi concreti (contatti recenti con la rete criminale, disponibilità di mezzi per la fuga, comportamenti post-accusa) giustifichino l'aggravamento o il mantenimento in carcere; l'assenza di tali elementi orienta verso misure meno restrittive.

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