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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30081/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: si contestava che il Tribunale di sorveglianza avesse erroneamente ritenuto assente certezza circa l'esistenza di un domicilio idoneo dove il condannato poter scontare la misura alternativa, non avendo considerato che, secondo un'informativa del Commissariato di P.S. del 13/03/2025, la compagna Carmen Renata Brindicci si sarebbe dichiarata disponibile con dichiarazione scritta, avrebbe allegato contratto di locazione e documentato la propria attività lavorativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse ottemperato all'obbligo di indicare/ allegare specificamente gli "altri atti del processo" ai sensi della giurisprudenza richiamata, così obbligando la Corte a dover effettuare una lettura completa degli atti. Dalla documentazione effettivamente agli atti risultavano solo una dichiarazione di disponibilità e avvisi di pagamento non chiaramente riconducibili a un contratto di locazione provato; le indagini sociali segnalavano incertezza e mancata produzione del contratto da parte della Brindicci; inoltre non risultava che Amarandei svolgesse attività lavorativa. Perciò la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di prova di un domicilio regolare è stata ritenuta congrua e aderente agli atti. Conseguenze: rigetto (inammissibilità) del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la denuncia di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; richiede specificità nella indicazione degli atti cui si riferisce la doglianza.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)

    Richiama la necessità che il ricorrente indichi con precisione gli atti e i documenti ai quali si riferisce, per evitare che la Corte debba effettuare una lettura integrale del fascicolo.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norme procedurali connesse ai termini e modalità del ricorso in cassazione; citata in combinato disposto con l'art. 581 per l'ammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 07/06/2000

    Richiamata con riferimento all'impossibilità di escludere la colpa ai fini della condanna al pagamento per inammissibilità, ossia per il rigetto delle esimenti rispetto alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01)

    «in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti"

    Precisa il principio che il ricorrente deve indicare o allegare gli atti fondamentali, in modo da non costringere la Corte a una lettura integrale del fascicolo; l'omessa o generica indicazione determina inammissibilità.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione che censuri il travisamento della prova è indispensabile indicare con precisione o allegare i documenti agli atti su cui si fonda la censura; la semplice richiamazione generica degli atti può rendere il ricorso inammissibile.
  • Se la contestazione riguarda la mancanza di prova di un domicilio o di un contratto di locazione, è necessario che la documentazione probatoria (contratto di locazione, ricevute di pagamento, dichiarazione registrata, ecc.) sia effettivamente prodotta e chiaramente riconducibile all'alloggio indicato; avvisi di pagamento generici possono non essere sufficienti.
  • Le relazioni degli organi di polizia e le indagini sociali (UEPE, uffici assistenziali) hanno valore probatorio rilevante per il giudizio sulla regolarità del domicilio e possono sostenere la decisione negativa sulla concessione di misure alternative in mancanza di prova contraria.
  • L'assenza di prova che il detenuto svolga un'attività lavorativa e la mancata dimostrazione di un domicilio idoneo possono legittimare il diniego di misure alternative alla detenzione.
  • Il mancato adempimento dei requisiti formali di presentazione del ricorso (specificazione/produzione degli atti) espone il ricorrente all'inammissibilità e a sanzioni economiche, comprese le spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende.

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