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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18875/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la fase di ottemperanza di una sentenza definitiva che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso integrale del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990-1992, in quanto residente in zona colpita dal terremoto in Sicilia del dicembre 1990. Dopo il giudicato, l’Agenzia delle Entrate aveva corrisposto soltanto il 50% di quanto dovuto, richiamando la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa e sulla riduzione percentuale dei rimborsi prevista dall’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato. Gli eredi del contribuente hanno quindi agito in ottemperanza per ottenere l’integrale pagamento. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, da un lato, la violazione della normativa sopravvenuta e dei principi costituzionali, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avesse erroneamente ritenuto eseguito il giudicato senza accertare l’effettivo esaurimento delle risorse stanziate; dall’altro, la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 53 Cost., per avere attribuito all’Amministrazione la prova dell’incapienza dei fondi senza adeguata prova documentale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito l’orientamento ormai consolidato secondo cui la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies D.L. n. 91/2017 e dalle successive integrazioni, incide sulle modalità e procedure di effettuazione dei rimborsi, ma non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato. Ne consegue che, nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti esecutivi previsti dalla contabilità pubblica, senza potere ridurre in via definitiva il credito del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in funzione di giudice dell’ottemperanza, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è la base formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017

    disciplina attuativa dei limiti e delle modalità di erogazione dei rimborsi IRPEF connessi al sisma del 1990; opera sulla fase esecutiva e non estingue il diritto sostanziale accertato

  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017

    atto attuativo delle modalità di pagamento dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate

  • art. 23 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, senza essere ritenuto decisivo per negare il diritto al rimborso integrale

  • art. 53 Cost.

    richiamato per contestare la riduzione del rimborso e per sostenere la necessità di integrare il credito riconosciuto

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la prova dell’esaurimento dei fondi; la Corte richiama però il principio secondo cui la verifica dei presupposti di operatività attiene alla fase esecutiva

  • art. 3 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla disparità di trattamento, ma la Corte valorizza invece un’interpretazione conforme ai principi costituzionali

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute»; «a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi»

    non introduce una falcidia sostanziale del credito già accertato, ma regola modalità e procedure di erogazione del rimborso in funzione delle risorse disponibili

  • art. 29 D.L. n. 162 del 2019

    citato come modifica/integrazione della disciplina sui rimborsi sisma 1990

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma del giudizio tributario di ottemperanza, nel cui ambito il giudice deve dare attuazione piena al giudicato

  • Protocollo n. 1 CEDU, art. 1

    la disciplina va letta alla luce del giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del credito patrimoniale del contribuente

  • art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato per il margine di apprezzamento dello Stato in materia fiscale

  • art. 1, comma 1, Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato per il principio di giusto equilibrio e proporzionalità nella compressione dei diritti patrimoniali

  • art. 1, comma 2, L. n. 123 del 2017

    norma di conversione del D.L. n. 91 del 2017, richiamata nel quadro della disciplina applicabile

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente a oggetto un rimborso d’imposta definitivamente riconosciuto, il giudice deve assicurare la piena attuazione del giudicato e non può considerare estinto o ridotto il diritto sostanziale per il solo effetto dei limiti procedurali di pagamento introdotti da norme sopravvenute.
  • Le disposizioni che subordinano i rimborsi a risorse stanziate e, in caso di eccedenza, prevedono una riduzione percentuale o la sospensione dei pagamenti, incidono sulle modalità di esecuzione del rimborso, non sul quantum del credito restitutorio già accertato con sentenza irrevocabile.
  • In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare gli strumenti della contabilità pubblica e gli eventuali poteri sostitutivi, anche mediante nomina di un commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato.
  • Non è compatibile con la disciplina di riferimento una falcidia definitiva del credito tributario già giudizialmente accertato, perché la normativa va interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, nel rispetto della tutela dei diritti patrimoniali del contribuente.
  • La verifica dei presupposti applicativi dei limiti di spesa previsti per i rimborsi, nella fase esecutiva, attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è governata, in modo rigido, dai consueti oneri di allegazione e prova del giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiOttemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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