Sentenza n. 143/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della Ordinanza n. 43 del 09/04/2024: “ripristino dello stato dei luoghi per l’immobile sito in via Quintino Sella n. 68 (ora n. 80) identificato catastalmente al Fg. 56, P.lla 1004, sub 17”, notificato alle parti ricorrenti in data 18/04/2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica delle parti ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa all'ultimo piano dell'immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 43 del 9 aprile 2024, deducendo: travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti e violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001; violazione dell'art. 1375 c.c. e del principio di tutela dell'affidamento in buona fede; carenza di istruttoria, anche in ragione dell'incidenza dell'ordinanza su diritti soggettivi di terzi; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione. L'amministrazione aveva accertato, mediante sopralluogo congiunto dei tecnici comunali e della Polizia locale del 23 ottobre 2023, la realizzazione abusiva dell'ultimo piano dell'edificio, con altezze massime superiori a quelle previste dai titoli edilizi del 1965 e del 1967. In particolare, il nulla osta in variante del 26 luglio 1967 prescriveva un'altezza massima di 17 metri su via Quintino Sella e di 21 metri su via Dante Alighieri, mentre il sopralluogo aveva rilevato rispettivamente circa 21 e 24 metri. Le ricorrenti hanno richiamato anche un parere della Commissione edilizia del 6 aprile 1968, l'autorizzazione di abitabilità e le esigenze abitative del nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, rilevando che i titoli edilizi prescrivevano limiti massimi di altezza non rispettati e che le ricorrenti non avevano fornito elementi, neppure indiziari, idonei a smentire gli accertamenti comunali, assistiti da efficacia fidefaciente. Il parere della Commissione edilizia del 6 aprile 1968 è stato ritenuto privo di portata provvedimentale e comunque inidoneo a caducare o modificare la prescrizione del titolo edilizio del 26 luglio 1967. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione: il sopralluogo richiamato per relationem forniva adeguato supporto istruttorio e l'ordinanza descriveva specificamente le opere contestate e le norme violate. È stato escluso un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso, trattandosi di illecito edilizio permanente, non legittimabile dal decorso del tempo; l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è stato ritenuto in re ipsa e non è stata ravvisata la necessità di una motivazione rafforzata. L'autorizzazione di abitabilità non dimostrava la conformità dell'edificato ai limiti di altezza. Il TAR ha inoltre ritenuto che il diritto all'abitazione e le esigenze familiari non prevalgano sull'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia. Le ulteriori censure sono state giudicate generiche e indimostrate. Spese di lite compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La violazione dei titoli edilizi e la realizzazione di opere non conformi alle prescrizioni assentite legittimano l'ordine di demolizione e ripristino; nel caso concreto, l'accertamento comunale delle altezze eccedenti è risultato non confutato.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e individua le norme violate, anche mediante richiamo per relationem a un sopralluogo puntualmente indicato.
art. 1375 c.c.
Il richiamo alla buona fede e alla correttezza non consente di fondare un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione può fondarsi sugli accertamenti del sopralluogo comunale, richiamati per relationem, quando essi descrivano in modo specifico le opere abusive e la loro difformità dai titoli edilizi; spetta al destinatario fornire elementi idonei a confutare tali accertamenti.
- La prescrizione di altezza massima contenuta in un titolo edilizio resta efficace finché non sia stata formalmente caducata o modificata; un parere della Commissione edilizia privo di portata provvedimentale non può essere interpretato come modifica tacita del titolo.
- L'illecito edilizio ha carattere permanente e il decorso del tempo non consolida una situazione abusiva né determina, di per sé, un affidamento tutelabile alla sua conservazione; l'ordine di demolizione non richiede quindi una motivazione rafforzata sul tempo trascorso.
- Un'autorizzazione di abitabilità non dimostra, da sola, la conformità dell'edificio alle prescrizioni edilizie relative alle altezze massime e non impedisce l'adozione di misure repressive dell'abuso.
- Il diritto all'abitazione e le esigenze abitative del nucleo familiare non hanno portata assoluta e non impediscono l'ordine di demolizione quando l'intervento sia abusivo, poiché l'interesse collettivo al ripristino della legalità urbanistico-edilizia può prevalere.
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