Cassazione Penale, Sentenza n. 27467/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, aveva confermato il sequestro di una somma di denaro disposta dal G.i.p. (13/11/2023) per reati connessi a turbata libertà di scelta del contraente aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. Il tema fondamentale era se il Tribunale avesse correttamente eseguito il rinvio della Cassazione distinguendo, nell'importo sequestrato, tra profitti illeciti confiscabili e corrispettivi leciti dovuti per prestazioni effettivamente eseguite (che devono essere sottratte alla confisca). Il ricorrente lamentava che il giudice del riesame non avesse quantificato la parte lecita e avesse impropriamente ritenuto carente l'istruttoria, scaricando sull'imputato l'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le censure: ha ritenuto che il compito demandato dal giudice del rinvio fosse l'esame della documentazione depositata per verificare l'eventuale presenza di prestazioni eseguite e dei relativi costi/profitti leciti. Il Tribunale di Catanzaro ha valutato quella documentazione e ha motivato, in modo completo e logico, che essa era insufficiente e non consentiva di individuare i costi specifici (materiali, manodopera, spese vive) riconducibili al rapporto con il Comune di Roccabernarda; non sono emerse fatture o elementi dagli atti d'indagine idonei a comprovare i profitti leciti. Alla luce del principio della "vicinanza della prova", l'onere di allegare e produrre gli elementi probatori spettava al ricorrente. Pertanto il sequestro sull'intero importo è stato confermato e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adempiuto al compito delegatogli dalla sentenza rescindente e che la motivazione del riesame fosse completa, logica e conforme al principio richiesto dall'art. 627 co.3; quindi non v'è stata violazione della norma.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio; contesto procedurale della decisione.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Riferimento alla circostanza aggravante di carattere mafioso che incide sulla qualificazione del reato contestato, valorizzando il quadro criminale ma senza modificare i criteri applicativi in tema di sequestro e distinzione dei profitti leciti/illegittimi.
art. 353-bis cod. pen.
Norma richiamata come riferimento al reato in relazione al quale il G.i.p. aveva disposto il sequestro originario; contesto fattuale dell'azione cautelare.
Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia Italimpianti)
Giurisprudenza di riferimento che distingue tra 'profitti del reato' e corrispettivi per prestazioni regolarmente eseguite: il corrispettivo di una prestazione realmente ed efficacemente eseguita non costituisce automaticamente profitto del reato e deve essere sottratto alla confisca se dimostrabile.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 (Bruzzese)
Principio della 'vicinanza della prova': l'imputato, avendo accesso e disponibilità dei documenti per provare l'esistenza di profitti leciti, è tenuto ad allegare gli elementi concreti che smentiscono la presunzione accusatoria; in mancanza, il giudice può confermare misure ablative.
Massime di principio
- Quando la confisca/sequestro riguarda somme derivanti da un rapporto contrattuale suscettibile di contenere sia elementi illeciti sia prestazioni regolarmente eseguite, il giudice deve distinguere i profitti illeciti dai corrispettivi leciti e sottrarre alla misura cautelare la parte lecita se documentata.
- In sede di riesame dopo rinvio, il giudice è tenuto ad esaminare la documentazione prodotta dalla difesa, ma non è obbligato ad attivare d'ufficio poteri istruttori (es. perizie) laddove la prova della parte lecita sia in gran parte nella disponibilità dell'imputato.
- Il principio della 'vicinanza della prova' impone che sia il soggetto che meglio può produrre elementi probatori (qui, l'imputato/azienda) a fornire documentazione puntuale su costi, materiali, manodopera e spese vive per dimostrare la quota lecita del corrispettivo.
- Documentazione generica o incompleta (voci aggregate, mancanza di fatture/preventivi o imputazione indifferenziata delle spese) è insufficiente per escludere la parte lecita dalla confisca; occorrono elementi chiari, analitici e riconducibili al rapporto contestato.
- Se il giudice ritiene sussistenti fumus commissi delicti e periculum in mora, e la difesa non adempie all'onere di allegazione, la conferma del sequestro sull'intero importo è giustificabile.
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