Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento - della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022, pubblicata il 30 dicembre 2022 e divenuta esecutiva il 9 gennaio 2023, con cui è stato approvato il nuovo “regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale” e che ha contestualmente abrogato sic et simpliciter le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 4182 del 5 ottobre 1982, così come rettificata ed integrata dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 5625 del 27 settembre 1983, della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 80 del 21 giugno 2018 nonché le deliberazioni della Giunta capitolina n. 140 del 30 aprile 2015, n. 19 del 22 febbraio 2017 e n. 363 del 30 dicembre 2020 (provvedimento impugnato – doc. 1); - del nuovo regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale, nella parte in cui nulla dispone relativamente a fattispecie “speciali” ovvero relativamente ai beni demaniali in concessione al comune di Roma Capitale attualmente regolati da specifici provvedimenti.

Giustizia amministrativa202312153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell'Assemblea capitolina che ha approvato il regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale, inclusi i criteri per la determinazione dei canoni concessori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il nuovo regolamento comunale deducendo, in sintesi, difetto di istruttoria, abnormità, mancata ponderazione degli interessi coinvolti e irragionevole commistione tra beni disponibili, indisponibili e comuni. Ha sostenuto che il regolamento avrebbe sostanzialmente assimilato i canoni concessori ai canoni locatizi, senza prevedere un regime transitorio e senza considerare la posizione dei titolari di precedenti concessioni. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che i destinatari fossero individuabili e che il regolamento costituisse una mera riformulazione dei canoni previgenti. Sono state denunciate anche la violazione del d.P.R. 296/2005, della l. 392/1978, degli artt. 3 e 21-octies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria nella stima dei beni indisponibili, nonché la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, rilevando che la concessione della società era scaduta e che il regolamento non era immediatamente lesivo, poiché i canoni sarebbero stati concretamente determinati soltanto mediante successivi atti applicativi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. La concessione rilasciata alla società era, per sua stessa ammissione, scaduta. La prosecuzione dell'occupazione tollerata non può determinare una proroga per facta concludentia né radicare un diritto soggettivo o un interesse legittimo in capo all'occupante; anche il pagamento di somme corrispondenti al canone originario vale soltanto a compensare l'occupazione sine titulo. Ne consegue che la società non era titolare di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei soggetti interessati ai beni pubblici e non poteva pretendere uno specifico assetto regolamentare dei canoni. Il Collegio ha inoltre rilevato che le disposizioni regolamentari sui canoni non erano immediatamente lesive: l'art. 19 demandava a una successiva stima del competente Dipartimento la determinazione del canone annuo base, sulla base dei valori minimi di mercato e delle caratteristiche concrete del bene. La lesione sarebbe divenuta attuale soltanto con l'adozione degli atti applicativi nei confronti dei soggetti concretamente destinatari. Tale principio vale anche se il regolamento contiene criteri vincolanti o valutazioni di natura tecnica, poiché l'interesse generale e indifferenziato dei potenziali destinatari si differenzia in interesse legittimo solo con l'applicazione concreta della disciplina. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19 del regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale

    La disposizione demanda al competente Dipartimento una stima propedeutica all'avvio della procedura di assegnazione, sulla base dei valori minimi di mercato per beni analoghi e delle caratteristiche concrete del bene; perciò il criterio regolamentare non produce una lesione attuale prima dell'adozione degli atti applicativi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma le relative censure non sono state esaminate a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rinvio della trattazione.

Massime di principio

  • L'occupazione tollerata di un bene pubblico dopo la scadenza della concessione non proroga il rapporto per facta concludentia e non radica, in capo all'occupante o all'ex concessionario, una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo; anche il pagamento di somme corrispondenti al canone originario compensa soltanto l'occupazione sine titulo.
  • Il soggetto privo di un titolo concessorio efficace non ha una posizione qualificata e differenziata che gli consenta di impugnare le disposizioni generali concernenti la disciplina o la misura dei canoni relativi ai beni pubblici.
  • Un regolamento che stabilisce soltanto criteri generali per la determinazione di un canone non è immediatamente lesivo quando la quantificazione concreta è rimessa a una successiva stima e ad atti applicativi; l'interesse all'impugnazione diviene attuale con l'atto che applica la disciplina al singolo destinatario.
  • La non immediata lesività del regolamento sussiste anche quando le sue disposizioni prevedano poteri vincolati o valutazioni tecniche e impongano, al ricorrere di determinate circostanze, l'adozione di un provvedimento dal contenuto predeterminato.
  • L'interesse all'annullamento di una disciplina regolamentare, finché non sia concretamente applicata, resta generale e indifferenziato tra i potenziali destinatari; si trasforma in interesse legittimo soltanto con l'atto applicativo che concretizza la lesione.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.