Sentenza n. 12522/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite da codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, trasmesso in allegato alla nota prot. n. Reg. Ufficiale 15200 del 14.10.2024; di ogni altro atto e/o provvedimento delle Amministrazioni resistenti, antecedente e/o successivo, ed ai medesimi comunque connesso e/o ivi richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, adottato in conseguenza di un precedente provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo un accesso ispettivo della Guardia di Finanza e il conseguente provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, poi revocato dopo quattro giorni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e delle garanzie partecipative, sostenendo che l'interdittiva fosse stata adottata senza comunicazione di avvio del procedimento e in assenza di ragioni d'urgenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 24 e 113 Cost., il difetto e l'insufficienza della motivazione e la contraddittorietà dell'atto, contestando sia il generico richiamo alle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, sia il riferimento, contenuto nella nota di trasmissione, all'art. 80, comma 5, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016. La ricorrente ha sostenuto che le irregolarità accertate non riguardassero sfruttamento del lavoro minorile o tratta di esseri umani e che i lavoratori irregolari fossero maggiorenni. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, dell'art. 36-bis del d.l. n. 223/2006 e della circolare ministeriale n. 1733/2006, nonché la violazione del legittimo affidamento, assumendo che l'interdittiva fosse stata adottata circa quindici mesi dopo la sospensione, oltre il termine ordinariamente previsto dalla circolare. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento sospensivo e per difetto di legittimazione, poiché il ricorso sarebbe stato proposto dal presidente del consiglio di amministrazione anziché dalla società; ha inoltre chiesto il rigetto nel merito. La ricorrente ha contestato la tardività delle difese e dei documenti depositati dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Ministero. La mancata impugnazione del provvedimento di sospensione non preclude l'impugnazione dell'interdittiva, poiché quest'ultima può essere contestata per vizi propri e il ricorso conteneva censure rivolte esclusivamente contro di essa. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione della società, in quanto il presidente del consiglio di amministrazione aveva agito anche nella sua qualità di organo rappresentativo, con conseguente immedesimazione organica. È stata respinta anche l'eccezione di tardività delle difese e dei depositi ministeriali, ritenuti effettuati entro i termini processuali. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il primo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente: l'interdittiva prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 è un atto vincolato e meramente ricognitivo di un divieto direttamente stabilito dalla legge. Il Ministero non dispone di discrezionalità né sull'an dell'interdizione né sulla sua durata, che coincide con quella della sospensione dell'attività. Perciò non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo applicabile l'art. 21-octies della l. n. 241/1990, e il ritardo nell'adozione dell'atto non ne determina l'illegittimità, purché l'interdizione sia limitata al periodo effettivo della sospensione. Nel caso concreto, la sospensione era durata quattro giorni, sicché l'effetto interdittivo previsto dalla legge si era effettivamente prodotto. Non sussisteva inoltre un affidamento tutelabile contrario all'interdizione, poiché il provvedimento di sospensione aveva già indicato espressamente il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni durante la sospensione. Il secondo motivo è stato respinto perché il richiamo al provvedimento di sospensione e alla norma attributiva del potere era sufficiente a motivare un atto vincolato: per tali atti l'obbligo motivazionale può essere assolto mediante la giustificazione delle ragioni giuridiche della decisione. È stata altresì ritenuta infondata la contestazione relativa all'art. 80, comma 5, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, poiché la nota ministeriale aveva richiamato correttamente l'ipotesi delle sospensioni dell'attività lavorativa prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, e non quella dello sfruttamento del lavoro minorile o della tratta di esseri umani di cui all'art. 80, comma 1, lett. f). Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008
al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
La sospensione dell'attività imprenditoriale è adottata quando ricorrono i presupposti legislativamente predeterminati, tra cui l'impiego irregolare di almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
per tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti
Il divieto di contrattare opera direttamente per tutto il periodo di sospensione e il provvedimento ministeriale ha natura ricognitiva, dovendo limitarsi a dare attuazione al divieto legale.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria quando l'atto interdittivo è vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso, ai sensi dell'art. 21-octies della medesima legge.
art. 3 l. n. 241/1990
Per un provvedimento vincolato è sufficiente la motivazione consistente nel richiamo alla norma attributiva del potere e al presupposto provvedimentale previsto dalla legge.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullabilità dell'atto vincolato quando è dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 50/2016
Il riferimento contenuto nella nota ministeriale riguarda correttamente le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e non lo sfruttamento del lavoro minorile o la tratta di esseri umani.
art. 36-bis d.l. n. 223/2006
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della disciplina della sospensione dell'attività imprenditoriale, ma il giudice non attribuisce alla relativa disposizione una specifica autonoma conseguenza nella decisione.
art. 80, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 50/2016
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
Il giudice esclude che tale ipotesi sia stata richiamata dalla nota ministeriale o costituisca il fondamento dell'interdittiva.
Massime di principio
- Il provvedimento ministeriale interdittivo a contrarre previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 è un atto vincolato e meramente ricognitivo del divieto legale derivante dalla sospensione dell'attività imprenditoriale; l'amministrazione non dispone di discrezionalità né sull'adozione né sulla durata dell'interdizione.
- L'interdizione a contrarre deve essere commisurata al periodo effettivo di sospensione dell'attività imprenditoriale. L'adozione dell'atto interdittivo anche a distanza di tempo dalla sospensione non ne determina, di per sé, l'illegittimità, purché l'effetto sia limitato alla durata della sospensione.
- Quando l'interdizione a contrarre è atto vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità dell'atto, in applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990.
- Per motivare un atto vincolato è sufficiente indicare la norma attributiva del potere e richiamare il provvedimento che integra il presupposto legale dell'interdizione, senza necessità di una motivazione discrezionale ulteriore.
- Il provvedimento interdittivo a contrarre può essere impugnato autonomamente per vizi propri; la mancata impugnazione del precedente provvedimento di sospensione dell'attività non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso contro l'interdittiva.
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