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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8007/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Germanò impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del G.i.p. di Palmi (29/06/2023) che aveva rifiutato la revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di agente intermediario assicurativo. Il ricorrente deduceva violazione e errata applicazione dell'art. 299, comma 3-ter c.p.p. (richiesta di interrogatorio basata su elementi "nuovi"), nonché inosservanza degli artt. 125, comma 3 e 178, comma 1 lett. c) c.p.p., e mancata/contraddittorietà di motivazione (art. 606 cod. proc. pen.). Sosteneva che la sua istanza di revoca si fondava su elementi nuovi e diversi (sommarie informazioni raccolte dal difensore, denuncia presentata dal ricorrente, interrogatorio reso ai sensi dell'art. 415-bis dal fratello coindagato) tali da imporre l'assunzione del suo interrogatorio ai sensi del comma 3-ter dell'art. 299.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di appello fosse generico: il ricorrente non aveva indicato con precisione quali fossero gli elementi "nuovi o diversi" e in quale senso qualitativo tali elementi avrebbero reso obbligatorio l'interrogatorio ex art. 299, comma 3-ter. Il giudice ha inoltre osservato che le sommarie informazioni e la denuncia indicate non dimostravano, di per sé, novità qualitativa rispetto al compendio probatorio originario. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p., comma 3-ter

    La norma permette al difensore di chiedere l'assunzione dell'interrogatorio dell'indagato se emergono elementi nuovi o diversi. La Corte interpreta la "novità" in senso qualitativo: gli elementi devono essere idonei a determinare la necessità di una rivalutazione del compendio probatorio, non soltanto un incremento quantitativo o una mera riformulazione di informazioni già acquisite.

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina il rimedio impugnatorio esperibile avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; qui usato per proporre appello contro l'ordinanza del G.i.p.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e)

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione: b) inesatta applicazione della legge penale; c) violazione delle norme sul procedimento e sulla prova; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non conforme ai requisiti di specificità richiesti, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Riguarda i limiti nella valutazione di taluni mezzi di prova; il ricorrente lamentava inosservanza ma non ha precisato in che modo le prove nuove avrebbero inciso sulla valutazione probatoria, per cui la censura non è stata accolta.

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Riguarda i criteri di determinazione delle misure cautelari o la rilevanza di determinate circostanze nella valutazione preventiva; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata la violazione contestata né che emergessero elementi nuovi tali da mutare la valutazione.

  • art. 616 c.p.p., comma 1

    Prevede la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata dalla Corte per imporre il pagamento delle spese e della somma a titolo di ammenda (euro 3.000) per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando si chiede l'assunzione dell'interrogatorio ex art. 299, comma 3-ter c.p.p. è necessario indicare con precisione quali elementi sono "nuovi o diversi" e spiegare perché, in senso qualitativo, tali elementi impongono la rivalutazione del compendio probatorio.
  • La mera riproposizione o riformulazione di sommarie informazioni già acquisite o di denunce presentate dall'indagato non costituisce di per sé elemento "nuovo" che obblighi il giudice a procedere all'interrogatorio dell'indagato.
  • In sede di appello e di ricorso per cassazione è richiesta specificità e argomentazione: motivi generici o privi di indicazione puntuale degli elementi contestati possono portare all'inammissibilità.
  • Le doglianze sulla motivazione del giudice di merito devono evidenziare concretamente le carenze logiche o giuridiche; l'affermazione generica di "mancanza di motivazione" senza puntualizzazioni concrete è destinata a essere respinta.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di sanzioni (spese e ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o formulato con colpa nella scelta del motivo o nella sua istruzione.

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