Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto la domanda cautelare contro un provvedimento interdittivo antimafia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’interno ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva accordato tutela cautelare alla società destinataria dell’interdittiva antimafia. La controversia riguardava la legittimità, in via cautelare, del provvedimento interdittivo adottato sulla base della comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011. Dalla motivazione emergono elementi istruttori riferiti ai pregiudizi penali a carico dell’amministratore della società e a un contesto familiare fortemente collegato alla criminalità organizzata, comprendente soggetti con precedenti per vari reati, alcuni riconducibili alle locali cosche. I motivi di primo grado, richiamati dal Consiglio di Stato, dovevano essere esaminati compiutamente dal TAR nella fase di merito; in sede cautelare, tuttavia, non presentavano profili di manifesta fondatezza, anche in considerazione del carattere plurimotivato degli atti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Ministero e, per l’effetto, ha respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi di ricorso non fossero prima facie manifestamente fondati. In particolare, ha ritenuto che la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 contenesse elementi sufficienti a sostenere l’adozione dell’interdittiva, valorizzando i pregiudizi dell’amministratore e i collegamenti del contesto familiare con la criminalità organizzata. Il carattere plurimotivato dei provvedimenti impugnati è stato ulteriormente considerato ai fini della valutazione cautelare. Quanto al periculum in mora, all’esito del bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse dell’Amministrazione a prevenire il rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale da parte della criminalità organizzata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La comunicazione prevista dalla disposizione è stata ritenuta contenere elementi istruttori sufficienti, nella valutazione cautelare, a fondare l’adozione del provvedimento interdittivo antimafia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Rileva quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione del fumus è sommaria e non richiede la definizione compiuta dei motivi di merito; è sufficiente escludere, sulla base di una verifica prima facie, la manifesta fondatezza delle censure.
  • Ai fini dell’adozione di un’interdittiva antimafia, la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 può risultare sufficiente quando esponga elementi istruttori concernenti i pregiudizi dell’amministratore e i collegamenti del contesto familiare con ambienti della criminalità organizzata.
  • Nella valutazione cautelare dell’interdittiva antimafia, il rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale da parte della criminalità organizzata può prevalere sull’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti del provvedimento.
  • La presenza di una pluralità autonoma di motivi a sostegno degli atti impugnati costituisce elemento rilevante nella verifica cautelare della consistenza delle censure, poiché la contestazione di un singolo profilo non è di per sé sufficiente a dimostrare la manifesta fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.