Sentenza n. 8253/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R152 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R152); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R152 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R152 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R152); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R152 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e ai motivi aggiunti e ha dichiarato estinto il giudizio. La sopravvenienza del nuovo provvedimento del GSE, che aveva sostituito integralmente l'atto impugnato, aveva eliminato l'interesse della ricorrente alla definizione della controversia. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della sopravvenienza che aveva determinato la rinuncia al giudizio.
Atto impugnato: provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi relativi a richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici e di recupero di Titoli di Efficienza Energetica e somme già erogate, nonché chiarimenti operativi e FAQ pubblicati dal GSE
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, con cui era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, relativo alla restituzione di 2.022 TEE per complessivi euro 361.118,66. La ricorrente aveva altresì chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie concernenti le diverse RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Nel corso del giudizio la società ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, dopo che il GSE aveva adottato un successivo provvedimento, sostitutivo integrale di quello originariamente impugnato, respingendo l'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere notificata secondo le modalità previste dalla disposizione; nel caso concreto, la rinuncia ritualmente notificata ha consentito al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
È richiamato tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio, ma la sentenza non ne esplicita uno specifico contenuto interpretativo.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020 (c.d. d.l. semplificazioni)
Il successivo provvedimento adottato dal GSE in esito all'istanza di riesame ha sostituito integralmente l'atto impugnato, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
È richiamato nell'epigrafe quale base normativa invocata nei motivi aggiunti, senza che la sentenza ne svolga un'interpretazione, poiché il giudizio è stato definito per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata e depositata, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito delle censure dedotte.
- Quando un successivo provvedimento amministrativo sostituisce integralmente quello impugnato, viene meno l'interesse alla definizione della controversia avente ad oggetto l'atto originario; se il ricorrente rinuncia al giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che determina la sostituzione integrale dell'atto impugnato può costituire giusto motivo per compensare le spese di lite, in considerazione della ragione che ha indotto il ricorrente alla rinuncia.
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