Cassazione Penale, Sentenza n. 38684/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati relativi al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (artt. 74, comma 1 (B e C) e 73, comma 4) e art. 61-bis c.p.; il ricorso deduceva principalmente la violazione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. sostenendo che, nel caso di procedimenti per i delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., l'aumento del termine di fase non poteva sommarsi ad altri termini già utilizzati (in particolare sospensioni previste dall'art. 304) e che ciò determinerebbe una durata della custodia cautelare non compatibile con obblighi CEDU/UE. Inoltre è stata sollevata questione di contrasto con il diritto comunitario (art. 267 TFUE) e, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis rispetto agli artt. 3, 13 e 11 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che per i delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lett. a) l'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. si applica automaticamente senza necessità di provvedimento giudiziale e può essere integralmente imputato al dibattimento se il termine relativo alle indagini preliminari non è stato consumato. La questione di contrasto con la CEDU e con il diritto UE è stata ritenuta infondata (non esistono termini massimi astratti imposti dalla CEDU; valutazione caso per caso). Anche la questione di costituzionalità è respinta: la differente disciplina è giustificata dalla speciale gravità dei reati. Conseguentemente è stata confermata la legittimità della custodia e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen.
L'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) si applica automaticamente senza necessità di provvedimento giudiziale; il termine così aumentato può essere imputato alla fase precedente e/o successiva solo quando necessario
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la sospensione dei termini di fase per particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato; la Corte ha chiarito che tale sospensione non esclude l'applicazione automatica dell'aumento di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Individua la categoria di delitti per i quali si applica l'aumento automatico dei termini (rilevanza ai fini dell'automaticità dell'aumento ex art. 303)
art. 5 CEDU
Garantisce il diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole o a essere liberati; la Corte ha osservato che la CEDU non stabilisce termini massimi astratti della custodia preventiva e che la valutazione della 'ragionevolezza' è caso per caso
Decisione-quadro 2009/829/GAI del 23/10/2009
Citata nella prospettiva di conformità con l'ordinamento UE; la Corte non ha ritenuto che essa imponga la declaratoria di illegittimità della norma impugnata in assenza di una violazione concreta dei principi europei
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47
Richiamata nella prospettiva di tutela giurisdizionale e processo equo; non ha determinato diversa conclusione rispetto alla normativa interna nella fattispecie
Raccomandazione 2006-13
Richiamata come elemento interpretativo sul trattamento dei diritti; non sufficiente a dichiarare incompatibilità della disciplina interna
artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sostanziali in materia di stupefacenti contestate all'imputato; rilevanti per la qualificazione del reato e per l'applicazione dell'art. 303 in relazione all'art. 407
art. 61-bis cod. pen.
Circostanza aggravante personale contestata che influisce sul quadro sanzionatorio ma non sulla regola processuale dei termini di custodia
art. 3, 13 e 11 Cost.
Richiamate nella questione di costituzionalità (parità di trattamento, libertà personale, principi generali); la Corte ha ritenuto che la diversificazione normativa sia giustificata dalla gravità dei reati e quindi non incostituzionale
art. 616 cod. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento definitivo
Massime di principio
- Per i reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. l'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis si applica automaticamente, senza bisogno di un provvedimento motivato del giudice
- Il termine aggiuntivo previsto ex art. 303 può essere imputato alle fasi precedenti o successive solo quando sussista necessità: se il termine precedente non è stato esaurito, l'intero aumento può essere computato al dibattimento
- Le censure basate su generiche violazioni del diritto UE o della CEDU devono dimostrare una violazione concreta e non possono fondarsi soltanto sulla diversità formale di disciplina tra diverse fattispecie; la valutazione della 'ragionevolezza' della durata della detenzione preventiva è caso per caso
- Una questione di legittimità costituzionale basata sulla disparità di trattamento richiede dimostrare che situazioni effettivamente comparabili sono trattate differentemente senza giustificato motivo: la legislazione che differenzia in ragione della gravità del reato può essere considerata ragionevole
- In impugnazioni relative alla durata della custodia cautelare è determinante distinguere tra norme che incrementano automaticamente i termini per particolari fattispecie e norme che prevedono proroghe giudiziali motivate; la strategia difensiva dovrebbe mirare a mostrare l'eccessiva durata concreta e non solo la non conformità formale della normativa
- Se il termine di fase non è stato consumato nelle indagini preliminari, l'argomento della deduzione del periodo già trascorso va valutato rispetto alla previsione di imputazione del termine aumentato prevista dall'art. 303
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