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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38684/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati relativi al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (artt. 74, comma 1 (B e C) e 73, comma 4) e art. 61-bis c.p.; il ricorso deduceva principalmente la violazione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. sostenendo che, nel caso di procedimenti per i delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., l'aumento del termine di fase non poteva sommarsi ad altri termini già utilizzati (in particolare sospensioni previste dall'art. 304) e che ciò determinerebbe una durata della custodia cautelare non compatibile con obblighi CEDU/UE. Inoltre è stata sollevata questione di contrasto con il diritto comunitario (art. 267 TFUE) e, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis rispetto agli artt. 3, 13 e 11 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che per i delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lett. a) l'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. si applica automaticamente senza necessità di provvedimento giudiziale e può essere integralmente imputato al dibattimento se il termine relativo alle indagini preliminari non è stato consumato. La questione di contrasto con la CEDU e con il diritto UE è stata ritenuta infondata (non esistono termini massimi astratti imposti dalla CEDU; valutazione caso per caso). Anche la questione di costituzionalità è respinta: la differente disciplina è giustificata dalla speciale gravità dei reati. Conseguentemente è stata confermata la legittimità della custodia e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen.

    L'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) si applica automaticamente senza necessità di provvedimento giudiziale; il termine così aumentato può essere imputato alla fase precedente e/o successiva solo quando necessario

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dei termini di fase per particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato; la Corte ha chiarito che tale sospensione non esclude l'applicazione automatica dell'aumento di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Individua la categoria di delitti per i quali si applica l'aumento automatico dei termini (rilevanza ai fini dell'automaticità dell'aumento ex art. 303)

  • art. 5 CEDU

    Garantisce il diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole o a essere liberati; la Corte ha osservato che la CEDU non stabilisce termini massimi astratti della custodia preventiva e che la valutazione della 'ragionevolezza' è caso per caso

  • Decisione-quadro 2009/829/GAI del 23/10/2009

    Citata nella prospettiva di conformità con l'ordinamento UE; la Corte non ha ritenuto che essa imponga la declaratoria di illegittimità della norma impugnata in assenza di una violazione concreta dei principi europei

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47

    Richiamata nella prospettiva di tutela giurisdizionale e processo equo; non ha determinato diversa conclusione rispetto alla normativa interna nella fattispecie

  • Raccomandazione 2006-13

    Richiamata come elemento interpretativo sul trattamento dei diritti; non sufficiente a dichiarare incompatibilità della disciplina interna

  • artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti contestate all'imputato; rilevanti per la qualificazione del reato e per l'applicazione dell'art. 303 in relazione all'art. 407

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante personale contestata che influisce sul quadro sanzionatorio ma non sulla regola processuale dei termini di custodia

  • art. 3, 13 e 11 Cost.

    Richiamate nella questione di costituzionalità (parità di trattamento, libertà personale, principi generali); la Corte ha ritenuto che la diversificazione normativa sia giustificata dalla gravità dei reati e quindi non incostituzionale

  • art. 616 cod. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento definitivo

Massime di principio

  • Per i reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. l'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis si applica automaticamente, senza bisogno di un provvedimento motivato del giudice
  • Il termine aggiuntivo previsto ex art. 303 può essere imputato alle fasi precedenti o successive solo quando sussista necessità: se il termine precedente non è stato esaurito, l'intero aumento può essere computato al dibattimento
  • Le censure basate su generiche violazioni del diritto UE o della CEDU devono dimostrare una violazione concreta e non possono fondarsi soltanto sulla diversità formale di disciplina tra diverse fattispecie; la valutazione della 'ragionevolezza' della durata della detenzione preventiva è caso per caso
  • Una questione di legittimità costituzionale basata sulla disparità di trattamento richiede dimostrare che situazioni effettivamente comparabili sono trattate differentemente senza giustificato motivo: la legislazione che differenzia in ragione della gravità del reato può essere considerata ragionevole
  • In impugnazioni relative alla durata della custodia cautelare è determinante distinguere tra norme che incrementano automaticamente i termini per particolari fattispecie e norme che prevedono proroghe giudiziali motivate; la strategia difensiva dovrebbe mirare a mostrare l'eccessiva durata concreta e non solo la non conformità formale della normativa
  • Se il termine di fase non è stato consumato nelle indagini preliminari, l'argomento della deduzione del periodo già trascorso va valutato rispetto alla previsione di imputazione del termine aumentato prevista dall'art. 303

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