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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36070/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/12/2022 del Giudice delle indagini preliminari di Catania che aveva rigettato l'istanza della ricorrente di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili (Corte d'appello di Catania 6/6/2019 e G.I.P. 25/7/2018). La ricorrente sosteneva l'esistenza di una correlazione e di un'ideazione unitaria delle condotte, ascrivibili tutte al mercato degli stupefacenti etneo, mentre il Giudice esecutivo aveva ritenuto ostative la eterogeneità esecutiva delle condotte, l'ampiezza temporale (giugno 2014 - luglio 2017) e la spiccata propensione a delinquere della ricorrente, non compatibili con il vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che non sussistevano i presupposti per riconoscere la continuazione. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la continuazione richiede un "programma criminoso" unitario, originariamente progettato e finalizzato a un determinato fine, dimostrabile con elementi concreti e specifici; ha osservato che la ripetizione di reati come espressione di una "vita criminale" va valutata con istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità) e che, quando sia coinvolto un delitto associativo, è necessario accertare la natura, l'operatività e la continuità del sodalizio. Per questi motivi il rigetto dell'istanza in sede esecutiva è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede che i reati siano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato e dimostrabile con elementi concreti e specifici.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Collegata all'art. 671 c.p.p., detta le regole sul cumulo giuridico delle pene; l'interpretazione evidenzia che la continuazione porta a un trattamento mitigato rispetto a istituti come la recidiva.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti richiamata quale uno dei reati per i quali era stata inflitta condanna; la Corte ha ritenuto che la sola appartenenza al mercato degli stupefacenti non è di per sé sufficiente a provare l'unitarietà di un programma criminoso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un "programma criminoso" unitario e preordinato: non basta la mera somiglianza o la commessione di reati nello stesso settore.
  • La reiterazione di condotte illecite che denota una propensione al crimine o un "stile di vita" criminale va valutata con strumenti diversi (recidiva, abitualità, professionalità), non con la continuazione.
  • L'eterogeneità delle modalità esecutive e un ampio intervallo temporale tra le condotte sono elementi che ostano al riconoscimento della continuazione, salvo prova concreta della progettazione unitaria.
  • Quando tra i reati invocati per la continuazione è presente un delitto associativo, occorre accertare la natura, l'operatività e la continuità del sodalizio per poter ritenere unitario il momento deliberativo.
  • In sede esecutiva il giudice non può fondare il riconoscimento della continuazione su mere congetture o indizi generici; è richiesta una valutazione basata su elementi concreti e specifici emergenti dagli atti.

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