Sentenza n. 1104/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e atto soprassessorio relativi alla conclusione del procedimento di VIA per un impianto agri-fotovoltaico, nonché mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente VIA)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di VIA presentata il 6 marzo 2024 per un impianto agri-fotovoltaico, nonché la nota del 20 aprile 2026 con cui il Ministero si era limitato a comunicare la trasmissione della documentazione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, rinviando il provvedimento finale al completamento dell’istruttoria e all’acquisizione degli esiti della procedura del Ministero della Cultura. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento, la condanna alla definizione della VIA entro trenta giorni, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sul parere del Ministero della Cultura e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 24.962,52, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. Nel corso del giudizio, il 28 luglio 2026, il Ministero dell’Ambiente ha adottato il provvedimento negativo di VIA. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda sul silenzio, insistendo per il rimborso dei diritti di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, poiché durante il giudizio era stato adottato il provvedimento finale di VIA. Ha invece accolto la domanda di rimborso, condannando il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento di euro 24.962,52, previa verifica dell’effettivo versamento degli oneri istruttori da parte della società, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto pacifico che, al momento della proposizione del ricorso, fossero scaduti tutti i termini legali per la conclusione della VIA, incluso il termine di centotrenta giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Da tale scadenza deriva direttamente e automaticamente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dal comma 2-ter. Il rimborso costituisce una speciale restituzione di somme già pagate, distinta dall’indennizzo da mero ritardo disciplinato dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della l. n. 241/1990 e dall’art. 28 del d.l. n. 69/2013. Pertanto, non è necessario il previo esercizio del potere sostitutivo né uno specifico atto di impulso della parte. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
“comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23”
Il termine per la conclusione del procedimento di VIA deve essere rispettato; il suo decorso rileva ai fini del rimborso previsto dal comma 2-ter.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
“Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33”
Il mancato rispetto dei termini di conclusione della VIA determina, quale conseguenza diretta e automatica, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria; il rimborso è una restituzione di somme già versate e deve essere disposto direttamente dal MASE.
art. 33 d.lgs. n. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria oggetto del rimborso nella misura del 50% ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter.
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, divenuta improcedibile per l’adozione del provvedimento finale.
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio, rispetto alla quale è venuta meno la materia del contendere sostanziale per effetto della conclusione del procedimento.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990
La disciplina dell’indennizzo da mero ritardo non è stata ritenuta applicabile al distinto rimborso speciale previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
art. 28 d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013
“una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo”
La disciplina dell’indennizzo da ritardo, collegata all’art. 2 della l. n. 241/1990, non si applica al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto per il ritardo nella conclusione della VIA.
Massime di principio
- Il mancato rispetto dei termini legislativamente previsti per la conclusione del procedimento di VIA determina direttamente e automaticamente, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del medesimo decreto.
- Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 costituisce una speciale restituzione di somme già versate e non un indennizzo da mero ritardo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della l. n. 241/1990.
- Per ottenere il rimborso speciale previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 non è necessario il previo esercizio del potere sostitutivo né uno specifico atto di impulso dell’interessato, poiché il diritto nasce dal solo mancato rispetto dei termini di conclusione della VIA.
- L’adozione del provvedimento finale di VIA nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità della domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, ma non impedisce l’esame della distinta domanda di rimborso già maturata per il precedente superamento dei termini procedimentali.
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