Sentenza n. 2110/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1574/2024 del 26.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 marzo 2024, deducendo il mancato adempimento dell'obbligo di erogare il beneficio economico di 500 euro annui mediante Carta Docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche, senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza di condanna, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l'amministrazione non aveva fornito deduzioni o indicazioni sull'adempimento. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità di mora eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua o comunque ostacolata da altre ragioni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR può accertare l'inottemperanza, ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta. La richiesta di un'ulteriore somma di denaro ai sensi del comma 4, lett. e), è stata respinta nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è applicabile quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche può essere eseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza adempimento, il giudizio di ottemperanza è proponibile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non ha adempiuto né contestato il credito, il giudice deve accertare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo incaricato, il termine per l'intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le condizioni dell'amministrazione debitrice, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità contenuta del debito, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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