Cassazione Civile, Ordinanza n. 06119/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità diffamatoria dei convenuti e la condanna al risarcimento del danno e alla riparazione pecuniaria. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (soggetto diffamato)
La controversia
Un uomo convenne in giudizio l'editore di un quotidiano, il direttore responsabile e due giornaliste chiedendo il risarcimento dei danni e la riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948 per un articolo di cronaca giudiziaria pubblicato nel 2011. L'articolo, relativo a una nota vicenda penale, lo indicava tra i "pregiudicati" e gli attribuiva reati specifici (manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta). I convenuti invocarono il diritto di cronaca giudiziaria, sostenendo di avere fondato il pezzo su documentazione di polizia giudiziaria. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, liquidando danni e sanzione pecuniaria; la Corte d'appello confermò, ritenendo tardiva e inammissibile la produzione in appello di un'annotazione di PG, ravvisando grave negligenza nella redazione dell'articolo e riconoscendo il danno in via presuntiva. In cassazione i ricorrenti dedussero: (1) violazione degli artt. 112, 184 e 345 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte ritenuto nuovo il documento prodotto in appello; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2729, 2730, 2731, 2733 c.c., 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p., 11 l. n. 47/1948 e omesso rilievo del principio di non contestazione; (3) violazione delle norme su cronaca e verità del fatto, sostenendo che l'articolo riproducesse il parere del PM e che la formula "pregiudicati" potesse ricomprendere anche gli indagati; (4) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per l'accertamento presuntivo del danno; (5) violazione degli artt. 2697, 2059, 2056, 1226 c.c. per la liquidazione equitativa ritenuta incongrua. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure: ha ritenuto corretta l'esclusione del documento come nova in appello, irrilevante il mancato rilievo della tardività da parte dell'avversario; ha giudicato implausibile e comunque inidonea la doglianza sulla non contestazione; ha considerato inammissibile e infondato il motivo sulla verità della notizia, poiché non è assimilabile l'iscrizione nel registro degli indagati alla condizione di pregiudicato e, inoltre, mancava l'autosufficienza sulla pretesa riproduzione del parere del PM; ha ritenuto legittimo l'accertamento presuntivo del danno da notizia diffamatoria e congrua la liquidazione equitativa, non sindacabile in legittimità salvo manifesta incongruità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nova in appello opera per ragioni pubblicistiche e rende irrilevante l'eventuale mancata eccezione di tardività della controparte; un documento che integri un atto già prodotto può comunque essere nuovo sul piano processuale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura, ma la Corte ha escluso il vizio prospettato dai ricorrenti.
art. 184 c.p.c.
Richiamato nella censura sul divieto di nuove produzioni in appello; la Corte ne ha negato la violazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo, ma non ritenuto violato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 2729 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta la prova presuntiva del danno.
art. 2730 c.c.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulle prove; non decisivo ai fini dell'esito.
art. 2731 c.c.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulle prove; non decisivo ai fini dell'esito.
art. 2733 c.c.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulle prove; non decisivo ai fini dell'esito.
art. 21 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di cronaca; la Corte ha ribadito che esso non copre la diffusione di notizie non veritiere o diffamatorie.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della responsabilità aquiliana; la Corte ha confermato la responsabilità per diffusione di notizia non veritiera e lesiva dell'onore.
art. 51 c.p.
Richiamato dai ricorrenti quale esimente dell'esercizio del diritto di cronaca; la Corte ha escluso che ricorressero i relativi presupposti, in particolare il requisito della verità.
art. 595 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice della diffamazione; la Corte ha ritenuto integrata la condotta diffamatoria.
art. 11 l. n. 47/1948
Richiamato dai ricorrenti e nella domanda originaria per la riparazione pecuniaria; la Corte ha confermato la condanna alla sanzione pecuniaria.
art. 2043 c.c.
Richiamato anche nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento del danno da fatto illecito.
art. 2059 c.c.
Richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte ha ritenuto corretta la sua liquidazione anche in via presuntiva.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso errori nella valutazione della prova del danno e della congruità della liquidazione.
art. 2056 c.c.
Richiamato in tema di liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione equitativa.
art. 1226 c.c.
Richiamato in tema di liquidazione equitativa; la Corte ha ritenuto congrua e non sindacabile in cassazione la liquidazione effettuata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza che esclude l'esimente del diritto di cronaca, la critica alla valutazione di merito sulla veridicità della notizia è inammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, salvo il caso di reale violazione dei canoni giuridici dell'esimente.
- Ai fini dell'esimente del diritto di cronaca, non è sufficiente che il contenuto pubblicato si richiami genericamente a fonti investigative o a valutazioni del pubblico ministero: occorre che la notizia sia sostanzialmente vera e non deformata in modo da attribuire al soggetto una qualità o condizione diversa da quella effettiva.
- La qualifica di "pregiudicato" non è assimilabile, senza ulteriori elementi, alla mera iscrizione nel registro degli indagati; la diffusione di una simile erronea qualificazione può integrare notizia non vera e quindi diffamatoria.
- Il divieto di nuove produzioni documentali in appello opera indipendentemente dalla mancata eccezione di tardività della controparte, perché è presidio di ordine processuale e non di mera disponibilità delle parti.
- Il danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa può essere accertato anche in via presuntiva, quando la natura oggettivamente lesiva del contenuto diffuso consenta di desumere l'esistenza del pregiudizio.
- La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se appare manifestamente incongrua o contraria alla comune esperienza; una motivazione sintetica è sufficiente se inserita nel complesso della decisione e consente di comprendere il percorso valutativo adottato.
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