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Ordinanza

Ordinanza n. 2006/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato integrale adempimento della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1192/2024, nonostante la precedente pronuncia di ottemperanza e la scadenza dei termini assegnati alle amministrazioni e al Commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo il perdurante mancato integrale adempimento del giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1192/2024. La precedente sentenza del TAR n. 85/2026 aveva disposto l’ottemperanza, assegnando termini alle amministrazioni e prevedendo l’intervento sostitutivo di un Commissario ad acta. Il ricorrente ha rappresentato che anche il termine assegnato al Commissario è decorso senza che questi si sia insediato né abbia svolto l’attività demandata.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito l’incidente di esecuzione. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, o dalla notificazione di parte se anteriore, per depositare una relazione di chiarimenti. La relazione dovrà indicare e, se necessario, documentare le ragioni del mancato insediamento e del conseguente mancato svolgimento dell’attività sostitutiva. Il TAR si è riservato ogni valutazione sul ritardo nell’adempimento in caso di ulteriore inerzia e ha fissato la prosecuzione dell’incidente di esecuzione alla camera di consiglio dell’8 settembre 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta non si insedia e non svolge l’attività sostitutiva assegnatagli, il giudice può acquisire una relazione di chiarimenti sulle ragioni dell’inerzia prima di decidere gli ulteriori provvedimenti esecutivi.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare al Commissario ad acta un termine per documentare le cause del mancato esercizio dei poteri sostitutivi e riservarsi ogni valutazione sul ritardo in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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