Cassazione Civile, Ordinanza n. 14288/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un incidente di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quel provvedimento la società allora vittoriosa era stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte; tuttavia non erano state liquidate le spese generali, sul presupposto che esse non fossero state richieste. La società interessata ha dedotto di averle invece richieste nelle memorie difensive e ha chiesto la correzione dell'errore materiale, con conseguente integrazione della liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa liquidazione delle spese generali, quando la parte vittoriosa le abbia effettivamente richieste, integri un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, rettificando il dispositivo nella parte in cui escludeva le spese generali per asserita mancata richiesta e stabilendo che esse dovessero invece essere liquidate, con conseguente integrazione della condanna alle spese. Ha inoltre disposto l'annotazione della presente ordinanza a margine dell'atto originale.
Norme richiamate
artt. 287 e ss. c.p.c.
La mancata liquidazione di accessori di legge nelle spese di lite, quando dipenda da omissione su statuizioni accessorie a contenuto normativamente obbligato, costituisce errore materiale correggibile con il procedimento di correzione.
Massime di principio
- La mancata liquidazione delle spese generali può integrare un errore materiale correggibile quando tali spese risultino dovute in base ai presupposti di legge e siano state effettivamente richieste dalla parte vittoriosa.
- Le omissioni che riguardano statuizioni accessorie a contenuto vincolato, e che non richiedono valutazioni discrezionali del giudice ma solo una mera operazione tecnico-esecutiva, sono emendabili mediante correzione dell'errore materiale.
- In tema di spese di lite, l'erroneo presupposto della mancata richiesta di un accessorio dovuto può essere rettificato dal giudice che ha emesso il provvedimento, senza riaprire il merito della controversia.
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