Cassazione Penale, Sentenza n. 11091/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello cautelare avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Paola, della richiesta di accertamento tecnico sui dati fiscali contenuti in 24 registratori di cassa posti sotto sequestro nell'ambito di un processo per reati tributari. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione di legge (evocando l'art. 430 c.p.p.), mancanza e illogicità della motivazione, violazione del diritto di difesa per il mancato accertamento e contraddittorietà rispetto al parere favorevole del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la questione riguardasse le modalità di esecuzione del sequestro (accertamento sui beni sequestrati) e non la legittimità della protrazione del sequestro, perciò non era deducibile con l'appello cautelare ex art. 322‑bis c.p.p.; le questioni attinenti all'esecuzione del sequestro devono essere proposte con incidente di esecuzione. Inoltre, se la doglianza è relativa al diniego di un mezzo istruttorio adottato nel dibattimento (ai sensi dell'art. 586 c.p.p.), l'impugnazione è ammessa solo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per segnalare le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; nel procedimento il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ai sensi delle disposizioni emergenti dal decreto/legge citato
art. 430 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per evocare una presunta violazione di legge; la Corte non ha ritenuto che la questione sollevata potesse essere fondata in sede di appello cautelare e quindi non ha esaminato il merito della presunta violazione indicata
art. 322‑bis, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola l'appello cautelare: la Corte ha confermato che l'appello cautelare non è lo strumento idoneo per contestare le modalità di esecuzione del sequestro e che la domanda proposta dal ricorrente non rientra nelle ipotesi deducibili con tale rimedio
art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede che le ordinanze emesse nel dibattimento siano impugnabili soltanto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio: la Corte l'ha richiamata per escludere l'autonoma impugnabilità del diniego dell'accertamento istruttorio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere del pagamento in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo però assente la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le impugnazioni cautelari ex art. 322‑bis c.p.p. non sono lo strumento idoneo per contestare le modalità di esecuzione di un provvedimento di sequestro: tali questioni vanno sollevate mediante incidente di esecuzione.
- Il diniego di mezzi istruttori deciso con ordinanza nel corso del dibattimento è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio (art. 586 c.p.p.), quindi non è normalmente rimediabile con rimedi cautelari autonomi.
- La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza quando la domanda attiene a rimedi processuali non consentiti; in tali casi possono essere disposte condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano elementi di colpa nella scelta della causa di inammissibilità.
- Quando si contesta un provvedimento connesso al sequestro (es. richiesta di esame dei beni sequestrati), è generalmente necessario proporre l'istanza nella sede specifica prevista (incidente di esecuzione) o attendere la sentenza se l'atto è stato adottato in dibattimento.
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