Cassazione Penale, Sentenza n. 29351/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la revoca del sequestro preventivo della ditta Superauto e dell'azienda agricola intestate formalmente alla ricorrente. La ricorrente contestava la mancata valutazione del difetto di fumus commissi delicti in mancanza di contestazioni a suo carico, la svalutazione delle dichiarazioni "a discarico" rese da collaboratori di giustizia, l'assenza di prova del presunto apporto economico dell'accusato Accoriniti e la mancata considerazione della documentazione sulla liquidazione della precedente impresa e sulla costituzione della nuova ditta del 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il mancato rinvio a giudizio della ricorrente non sia di per sé decisivo per escludere la sussistenza del reato collegato all'intestazione fittizia, essendo possibile il dolo del solo interposto. Ha inoltre osservato che, una volta emesso il decreto di rinvio a giudizio o il giudizio immediato, la questione del fumus è stata già scrutinata in sede di udienza preliminare e non è riproponibile in sede cautelare. Ha considerato generiche le censure sulla individuazione del compendio sequestrato, rilevando la mancata produzione di atti ufficiali (cessazione impresa, atti di liquidazione, cancellazione dal registro imprese, documentazione costitutiva ed esercizio della nuova impresa). Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina relativa all'intestazione fittizia e al ruolo dell'interposto; la Corte afferma che l'assenza di rinvio a giudizio del fittizio intestatario non esclude automaticamente la fattispecie se il dolo è realizzato dall'interposto
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione agli oneri motivazionali del provvedimento che dispone misure cautelari reali; la Corte valuta la motivazione del riesame come sufficiente alla luce della documentazione prodotta
artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.
artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.
Norme sui reati di ricettazione e reati affini richiamate per spiegare i delitti rispetto ai quali l'intestazione fittizia può agevolare la commissione o l'elusione delle misure di prevenzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per la liquidazione delle spese e delle ammende a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020; Sez. 3, n. 19991 del 23/06/2016
Principio secondo cui l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del giudizio immediato esclude la rinnovabilità della questione sul fumus in sede cautelare, essendo già avvenuta una verifica giurisdizionale in udienza preliminare
Massime di principio
- Il mancato rinvio a giudizio del soggetto formalmente intestatario non esclude automaticamente la sussistenza dell'intestazione fittizia: il dolo può essere attribuito al solo interposto se questi realizza consapevolmente la divergenza tra titolarità formale e di fatto.
- Se è già stato adottato un decreto di rinvio a giudizio o disposto il giudizio immediato, la questione del fumus commissi delicti è in larga parte già stata valutata in udienza preliminare e risulta difficilmente riapribile in sede cautelare di riesame.
- Censure generiche sulla motivazione o sulla mancata valutazione di elementi probatori rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione; è necessario indicare con precisione e documentare gli elementi che si ritengono decisivi (atti ufficiali, certificazioni, documentazione di liquidazione e cancellazione dal registro imprese).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nel contesto complessivo del compendio indiziario: dichiarazioni "a discarico" possono avere rilievo, ma occorre mostrarne la capacità concreta di contrastare gli indizi raccolti e validati nelle fasi precedenti.
- Per ottenere la revoca di misure reali come il sequestro preventivo è fondamentale allegare e documentare la cessazione dell'impresa oggetto del provvedimento o la effettiva autonomia e diversità di una nuova attività (atti costitutivi, registrazioni, provenienza lecita delle risorse).
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