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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33225/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società agricola assicurata aveva stipulato una polizza che prevedeva la copertura dei danni causati da fulmini. Dopo un evento atmosferico che aveva colpito un edificio della società, quest'ultima chiedeva l'indennizzo per i danni subiti agli impianti, quantificati in oltre 230 mila euro. L'assicuratore aveva corrisposto solo una somma molto inferiore, imputata dalla società ad acconto. La domanda era stata rigettata in primo grado e poi in appello per intervenuta prescrizione. In cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1917, 2935 e 2952 c.c., sostenendo che la decorrenza della prescrizione dovesse essere subordinata al momento in cui il danno fosse certo, liquido ed esigibile, e che la previsione contrattuale della perizia contrattuale sospendesse il termine prescrizionale. La Corte ha però rilevato che il ricorso era carente sul piano fattuale, perché non indicava se e quando la perizia contrattuale fosse stata attivata, la sua durata e i suoi esiti, né una serie ininterrotta di atti interruttivi idonei a evitare la maturazione della prescrizione. Poiché dalla stessa esposizione emergeva un intervallo superiore al termine biennale tra atti interruttivi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non adeguatamente esposta la base fattuale necessaria per sostenere la sospensione della prescrizione per effetto della perizia contrattuale o di altri accertamenti peritali, e ha comunque osservato che dagli atti richiamati risultava un intervallo ultrabiennale tra due richieste interrompenti, compatibile con l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1882 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma generale sul contratto di assicurazione, senza che la Corte ne facesse un'applicazione autonoma decisiva

  • art. 1917 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo indennitario dell'assicuratore

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione decorra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere

  • art. 2952 c.c.

    commi secondo, terzo e quarto

    la Corte ribadisce che il termine prescrizionale del diritto all'indennizzo era, all'epoca, biennale e che esso decorreva e risultava maturato in assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare una sospensione o un'interruzione continua

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 36 del contratto di assicurazione

    richiamato dalla ricorrente come clausola che prevedeva la perizia contrattuale, potenzialmente idonea a sospendere la prescrizione fino alla conclusione delle operazioni peritali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi invoca la sospensione o l'interruzione della prescrizione deve allegare in modo puntuale i fatti costitutivi del relativo effetto, indicando se la procedura contrattuale di accertamento sia stata effettivamente attivata, quando, per quanto tempo e con quali esiti.
  • La clausola di perizia contrattuale può sospendere la decorrenza della prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, perché rende il credito inesigibile fino alla conclusione delle operazioni peritali; tuttavia tale effetto opera solo se il sinistro è tempestivamente denunciato e la procedura sia concretamente dimostrata in giudizio.
  • In materia di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, la sequenza degli atti interruttivi deve essere ininterrotta: se dagli stessi atti dedotti emerge un intervallo superiore al termine prescrizionale, il diritto deve considerarsi prescritto.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di verificare, sulla base di allegazioni fattuali sufficienti, la sussistenza dei presupposti della sospensione o dell'interruzione della prescrizione.
  • La previsione di accertamenti demandati dall'assicuratore a un proprio perito può, secondo la giurisprudenza richiamata, integrare un'ipotesi di non decorrenza o sospensione della prescrizione, ma la questione resta irrilevante se non è adeguatamente dedotta e documentata nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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