Cassazione Civile, Ordinanza n. 08873/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente aveva insinuato al passivo del fallimento un credito per trattamento di fine rapporto, chiedendone l'ammissione con privilegio. Il credito traeva origine da un rapporto di lavoro inizialmente alle dipendenze della società poi fallita e successivamente trasferito, in forza di un contratto di affitto d'azienda, a un'altra società. In seguito alla risoluzione dell'affitto d'azienda, i lavoratori erano rimasti alle dipendenze della società affittuaria, che si era impegnata a farsi carico del pagamento del TFR maturato nel periodo di affitto, tenendo indenne la concedente. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione ritenendo che la fallita non fosse più obbligata, per effetto di un accollo liberatorio. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso il credito, ma con una riserva: pagamento subordinato alla previa dimostrazione dell'inutile richiesta alla società accollante. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità del decreto per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al curatore ai sensi dell'art. 99 l. fall. e dell'art. 154 c.p.c.; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 96 e 55 l. fall., sostenendo che, se il credito era assistito da una condizione di previa escussione o richiesta al debitore principale, il Tribunale non poteva ammetterlo con una riserva atipica di mera preventiva richiesta, ma avrebbe dovuto applicare la sola formula tipica prevista dalla legge o, in difetto, negare l'ammissione con quella riserva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine assegnato non comporta inammissibilità, ma solo la necessità di assegnare un nuovo termine per la notifica, salvo costituzione del curatore o dei creditori interessati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che l'eventuale anomalia della formula di ammissione con riserva non era utile al ricorrente, perché se la riserva fosse stata davvero atipica avrebbe dovuto ritenersi accoglimento puro del credito, mentre nel merito il Tribunale aveva correttamente qualificato il rapporto come accollo cumulativo esterno ex art. 1268, comma 2, c.c., con conseguente sussidiarietà dell'obbligo della fallita e necessità soltanto della preventiva richiesta di pagamento alla società accollante. La Corte ha inoltre precisato che la regola fallimentare sulla tassatività delle ammissioni con riserva non consente di alterare la natura civilistica dell'obbligazione, e che restano fermi i controlli del curatore in sede di riparto ed il regresso verso il primo debitore in caso di pagamento.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
La mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine assegnato non determina inammissibilità, ma richiede un nuovo termine per la notifica, salvo sanatoria per costituzione delle controparti.
art. 154 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina del termine per la notifica, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 96 l. fall.
Le ammissioni al passivo con riserva sono tassative, ma la regola non può essere usata per mutare il contenuto sostanziale del credito.
art. 55 l. fall.
Sono crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.
art. 1268 c.c.
L'impegno assunto dal terzo accollante, in assenza di liberazione del debitore originario, integra accollo cumulativo esterno e rende l'obbligazione sussidiaria, imponendo la preventiva richiesta di pagamento all'accollante e non la preventiva escussione del suo patrimonio.
art. 61 l. fall.
Richiamato per affermare che, nei casi di obbligazioni verso più soggetti, il curatore deve verificare il pagamento già avvenuto da parte di altri obbligati e può agire in regresso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità processuale dedotta per l'omessa notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge dedotta con riferimento alla qualificazione della riserva di ammissione al passivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine assegnato non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma impone, in linea generale, la fissazione di un nuovo termine perentorio per la notifica, con sanatoria del vizio se le controparti si costituiscono.
- Le ammissioni al passivo con riserva sono di natura tassativa, ma la disciplina concorsuale non può alterare la struttura sostanziale dell'obbligazione accertata in base al diritto civile.
- Quando il terzo accollante assume il debito senza liberazione del debitore originario, il rapporto integra un accollo cumulativo esterno che rende l'obbligazione sussidiaria nei termini pattuiti; la prestazione verso il creditore resta esigibile secondo la sola condizione civilisticamente prevista, senza trasformarsi in una diversa e più gravosa condizione per effetto del fallimento.
- Se il credito può essere preteso prima verso l'accollante e solo in subordine verso il debitore originario, l'ammissione al passivo deve riflettere tale assetto sostanziale; ove la riserva apposta sia incompatibile con la natura del credito, la conseguenza non è la creazione di una riserva diversa ma, in mancanza di condizioni legali, l'ammissione pura e semplice.
- Nei casi in cui il medesimo credito sia astrattamente pagabile anche da altri soggetti obbligati, il curatore deve comunque verificare in sede di riparto l'eventuale avvenuto pagamento e può esercitare il regresso nei confronti dell'obbligato che abbia assunto o garantito il debito.
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