Sentenza n. 1937/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del verbale del 17 agosto 2026, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposta la consegna ed il contestuale ritiro del permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato al ricorrente il 29 settembre 2025, in quanto scaduto il 15 giugno 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del 17 agosto 2026 di consegna e contestuale ritiro del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, scaduto il 15 giugno 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia il 15 settembre 2025, aveva presentato il 29 settembre 2025 domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, svolgendo attività lavorativa dal 20 settembre 2025 in forza di un contratto poi prorogato sino al 31 ottobre 2026. Dopo il fotosegnalamento del 9 marzo 2026, aveva richiesto il 19 maggio 2026 un appuntamento per ritirare il titolo, fissato dalla Questura al 17 agosto 2026: in tale occasione il permesso, con scadenza 15 giugno 2026, gli era stato contestualmente consegnato e ritirato perché scaduto da oltre 60 giorni. Il 19 agosto 2026 il ricorrente aveva presentato domanda di conversione. Con il primo motivo ha dedotto l’assenza nel verbale di motivazione, indicazione dei rimedi e dei termini di impugnazione, nonché la sottoscrizione da parte di soggetto privo di competenza, prospettando la nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990. Con il secondo ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente impossibilità di parteciparvi e presentare la domanda di conversione. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 5, commi 9 e 5, d.lgs. 286/1998: il titolo avrebbe dovuto essere rilasciato entro 60 giorni dalla domanda e l’Amministrazione non avrebbe valutato gli elementi sopravvenuti rilevanti ai fini del soggiorno. Con il quarto ha sostenuto che il permesso stagionale è convertibile anche dopo la scadenza e che il ritardo dell’Amministrazione nel fissare il ritiro aveva determinato la perdita della possibilità di disporre tempestivamente del titolo ancora valido e di chiederne la conversione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del terzo e del quarto motivo, assorbendo gli altri perché il loro eventuale accoglimento non avrebbe attribuito al ricorrente un’utilità maggiore. L’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 imponeva il rilascio entro 60 giorni dalla domanda del 29 settembre 2025; il termine, decorrente dal 30 settembre, scadeva il 28 novembre 2025. Il fotosegnalamento del 9 marzo 2026 era intervenuto oltre tale termine e costituiva soltanto attività propedeutica al rilascio. Inoltre, benché il ricorrente avesse chiesto il 19 maggio 2026 un appuntamento per il ritiro, la Questura lo aveva fissato al 17 agosto, quando il titolo era scaduto: la scadenza era dunque riconducibile al ritardo nel rilascio e alle modalità di consegna prescelte dall’Amministrazione. Il Collegio ha inoltre affermato che il permesso stagionale consente di chiedere la conversione anche dopo la scadenza; il termine per la richiesta è ordinatorio. Poiché il ricorrente aveva lavorato regolarmente per oltre tre mesi, il verbale di ritiro era illegittimo anche perché il titolo, pur scaduto, restava idoneo a fondare la richiesta di conversione. Il verbale è stato annullato, con salvezza degli ulteriori atti amministrativi: la domanda di conversione del 19 agosto 2026 dovrà essere valutata nel merito e non potrà essere respinta per il solo decorso della validità del permesso stagionale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, non respinti nel merito. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Orbene, poiché il dies a quo per il computo del termine entro cui rilasciare il permesso di soggiorno è quello della “data in cui è stata presentata la domanda”, il termine di sessanta giorni iniziava a decorrere dal 30 settembre 2025 (in ossequio al principio posto dall’art. 2963, secondo comma, c.c., in base al quale “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine”), e quindi scadeva il 28 novembre 2025. Entro tale data, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il richiesto titolo di soggiorno.
Il termine di 60 giorni per il rilascio decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e obbliga l’Amministrazione a rilasciare il titolo entro la relativa scadenza.
art. 2-bis d.lgs. 286/1998
Invece, come documentalmente comprovato, l’Amministrazione ha convocato il ricorrente per le operazioni di fotosegnalamento solo il 9 marzo 2026 (operazioni soltanto propedeutiche al rilascio del permesso di soggiorno, come indicato dall’art. 2-bis d.lgs. n. 286 del 1998), ossia ben oltre l’integrale decorso dell’indicato termine.
Il fotosegnalamento è attività propedeutica al rilascio e non sposta il dies a quo del termine di 60 giorni, che resta ancorato alla presentazione della domanda.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Difatti il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente al suo titolare non solo di svolgere attività lavorativa a carattere stagionale, ma anche di richiederne la conversione, finanche dopo la sua scadenza, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza di questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Veneto, sez. III, 3 agosto 2026, n. 1691).
Il titolare di un permesso per lavoro stagionale può chiedere la conversione anche dopo la scadenza del titolo, se sussistono i presupposti previsti dalla norma.
art. 1, commi 1 e 3, l. 241/1990
L’impugnato verbale è quindi illegittimo non solo perché l’Amministrazione – agendo in spregio ai princìpi di efficienza, collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 1, commi 1 e 3, legge n. 241 del 1990 – ha disatteso il termine di cui all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 ma anche perché ha ritirato un titolo di soggiorno che, pur avendo oramai cessato di produrre i propri effetti., risultava ancora idoneo a richiederne la conversione.
I principi di efficienza, collaborazione e buona fede concorrono a rendere illegittima la condotta amministrativa che, ritardando il rilascio e organizzando tardivamente la consegna, determina la scadenza del titolo e ne ritira un documento ancora utile per richiederne la conversione.
art. 60 c.p.a.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
Il giudizio è stato definito con sentenza in esito alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti processuali previsti dall’art. 60 c.p.a.
art. 2963, secondo comma, c.c.
Orbene, poiché il dies a quo per il computo del termine entro cui rilasciare il permesso di soggiorno è quello della “data in cui è stata presentata la domanda”, il termine di sessanta giorni iniziava a decorrere dal 30 settembre 2025 (in ossequio al principio posto dall’art. 2963, secondo comma, c.c., in base al quale “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine”), e quindi scadeva il 28 novembre 2025.
Nel computo del termine di 60 giorni non si include il giorno in cui si verifica il momento iniziale; nel caso concreto il conteggio è iniziato il giorno successivo alla domanda.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto per il rilascio del permesso di soggiorno decorre dalla data di presentazione della domanda, senza computare il giorno iniziale; il fotosegnalamento, in quanto attività meramente propedeutica, non differisce né sostituisce tale decorrenza.
- Quando il ritardo dell’Amministrazione nel rilascio del permesso di soggiorno e nella sua materiale consegna determina la scadenza del titolo prima che l’interessato possa ritirarlo, il successivo ritiro fondato sulla sola scadenza può essere illegittimo, in quanto la perdita della disponibilità del titolo è riconducibile alla condotta amministrativa.
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito anche dopo la sua scadenza; il decorso del periodo di validità non esclude, da solo, la possibilità di presentare la domanda di conversione.
- La richiesta di conversione del permesso stagionale presuppone, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, lo svolgimento regolare di attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. La domanda di conversione non può essere esaminata limitandosi a rilevare che il permesso stagionale è scaduto.
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