Cassazione Penale, Ordinanza n. 36107/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, rilevando che le deduzioni erano generiche e si risolvevano in mere contestazioni di fatto, estranee al sindacato di legittimità. Nessuna modifica è stata apportata alla sentenza impugnata, che resta quella di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato inizialmente condannato dal Tribunale di Cassino per bancarotta fraudolenta patrimoniale alla pena di due anni di reclusione. La Corte d'appello di Roma ha riformato la decisione di primo grado assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione; dal testo emerge solo che i motivi erano formulati in modo generico e consistevano in doglianze di merito, quindi non consentite in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto o della prova, quando il ricorrente non individui specifici vizi di diritto o di motivazione nei limiti consentiti.
- Il ricorso per cassazione deve contenere deduzioni specifiche e non generiche: doglianze meramente fattuali o di merito non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata resta ferma; se essa ha assolto l'imputato, la posizione sostanziale dell'imputato rimane quella assolutoria.
Come è indicizzato
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