Cassazione Penale, Sentenza n. 43642/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2024 che ha revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo l'assenza del requisito dell'identità di indole tra il reato per cui era stata concessa la sospensione e il delitto successivo, e contestando altresì l'applicabilità dell'art. 168 comma 1 n. 2 perché, secondo il ricorrente, non sarebbe rispettato il requisito dell'anteriorità del delitto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la revoca è correttamente disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. in quanto il ricorrente ha commesso, nei termini stabiliti, un delitto per il quale è stata inflitta una pena detentiva. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui l'identità dell'indole opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti: pertanto un delitto successivo è causa di revoca indipendentemente dalla sua natura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., comma primo, n. 1
«salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli»
Applicata nel senso che, trattandosi di delitti, la commissione di un delitto nei termini stabiliti comporta la revoca della sospensione indipendentemente dall'indole; l'identità di indole è rilevante solo per le contravvenzioni.
art. 168 cod. pen., comma primo, n. 2
Norma richiamata dal ricorrente come diversa ipotesi (riguarda il delitto anteriormente commesso e condannato): non applicabile al caso di delitto successivo come nel presente giudizio.
art. 164 cod. pen., ultimo comma
Richiamato nella formulazione di art. 168 come possibile eccezione ma non sviluppato: non inciso sull'esito del ricorso.
Sentenza Cass. Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018 (El Bouheli)
Precedente consolidato confermato dalla Corte: ai fini della revoca della sospensione condizionale l'identità dell'indole riguarda solo le contravvenzioni e non i delitti.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione all'obbligo di valutare la colpa nella determinazione della sanzione accessoria (versamento alla Cassa delle ammende): in mancanza di elementi contrari la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- La commissione di un delitto nei termini previsti dall'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. determina la revoca della sospensione condizionale della pena indipendentemente dall'indole del nuovo reato.
- L'identità di indole prevista da art. 168 opera esclusivamente con riferimento alle contravvenzioni; per i delitti non è richiesta la corrispondenza di natura tra i reati.
- Se si invoca l'art. 168 n. 2 (delitto anteriormente commesso) occorre dimostrare l'anteriorità del reato rispetto a quello per cui era stata concessa la sospensione; se il reato è successivo, la disposizione rilevante è la n. 1.
- Impugnazioni basate solo sul mancato accertamento della 'identità di indole' tra delitti hanno scarse probabilità di successo, dato il consolidato orientamento giurisprudenziale.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e, ove previsto, al versamento alla Cassa delle ammende salvo prova di assoluta mancanza di colpa.
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