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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30896/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'ente previdenziale aveva proposto opposizione contro il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo per un credito privilegiato di € 718.677,00 relativo a omesso versamento di contributi al fondo pensioni dipendenti autonomi. Il Tribunale di Roma aveva poi confermato l'inammissibilità ritenendo la domanda tardiva perché presentata oltre un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo. In Cassazione l'ente ha dedotto due violazioni di legge: primo, che il giudice di merito avrebbe erroneamente desunto la conoscenza del fallimento dalla trasmissione di un verbale ispettivo, senza considerare la mancata comunicazione formale del fallimento da parte del curatore; secondo, che la valutazione della conoscibilità del fallimento da parte di un ente pubblico avrebbe dovuto tener conto della sua articolazione interna e della frammentazione degli uffici, sicché eventuali disfunzioni organizzative non sarebbero state considerate.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha osservato che il credito era anteriore al fallimento, che la domanda era stata depositata oltre il termine annuale dall'esecutività dello stato passivo e che il Tribunale aveva accertato in fatto la conoscenza della procedura da parte dell'ente già nel 2016, poiché esso aveva presentato tre tempestive domande di insinuazione. Tale accertamento di fatto, congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione. Inoltre, una volta acquisita conoscenza del credito tramite verbale ispettivo, l'ente avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, senza poter invocare disfunzioni interne o tempi amministrativi ordinari per superare il termine dell'art. 101 l. fall. La Corte ha richiamato il principio per cui anche l'ente previdenziale deve rispettare il termine annuale per le domande tardive e, in caso di ultratardività, deve allegare e provare una causa esterna impeditiva nonché la successiva causa esterna che abbia giustificato l'inerzia dopo la cessazione dell'impedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 l. fall.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli avvisi al curatore, ma non ritenuto decisivo ai fini della tardività della domanda

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata come parametro della disciplina dell'insinuazione al passivo e dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 101 l. fall.

    prevede il termine annuale per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo per crediti anteriori al fallimento

  • art. 101 l. fall.

    per le domande ultratardive il creditore deve provare una causa esterna impeditiva della tempestiva attivazione e la successiva causa esterna che giustifichi l'inerzia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato quanto al procedimento camerale con proposta del relatore

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • L. Fall., art. 101

    gli enti pubblici, compreso l'ente previdenziale, devono rispettare il termine annuale per le domande tardive senza poter invocare in via generale i propri tempi interni di accertamento

Massime di principio

  • L'ente previdenziale, come qualsiasi altro creditore, deve rispettare il termine annuale per proporre la domanda tardiva di ammissione al passivo per crediti sorti prima del fallimento, anche se il credito sia stato accertato solo successivamente.
  • La conoscenza della procedura concorsuale può essere desunta da precedenti e tempestive insinuazioni già presentate dallo stesso creditore; tale accertamento appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Le disfunzioni organizzative interne di un ente pubblico non valgono, di regola, a giustificare il ritardo nell'insinuazione al passivo una volta acquisita conoscenza del fallimento o del credito.
  • Per le domande ultratardive non basta allegare un primo impedimento esterno: il creditore deve provare anche la causa esterna che abbia impedito di attivarsi senza ritardo dopo la cessazione dell'impedimento, dovendo operare in un termine ragionevolmente contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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